Cassazione Civile, Ordinanza n. 33731/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale per l’anno 2019, all’esito di una denuncia DOCFA. La società contestava in particolare l’inclusione nella stima catastale dei piani inclinati e della decauville asserviti a una centrale idroelettrica. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello ritenendo che tali opere integrassero macchinari, congegni, attrezzature o impianti funzionali allo specifico processo produttivo, e quindi esclusi dalla rendita ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, dell’art. 5 r.d.l. n. 652/1939 e dell’art. 40 d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che i piani inclinati e la decauville sarebbero inscindibilmente legati alla funzione industriale dell’impianto e quindi computabili nella rendita catastale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia, richiamando il principio secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dalla stima catastale dei fabbricati speciali vanno esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente integrati o connessi al fabbricato. Applicando tale criterio ai piani inclinati e alla decauville della centrale idroelettrica, la Corte ha osservato che essi sono manufatti funzionali al ciclo produttivo e privi di utilità trasversale per l’immobile. Ha inoltre rilevato che le eventuali questioni sulla precisa individuazione e valutazione delle componenti scindibili rispetto al processo produttivo attengono al merito e non sono censurabili in cassazione se non nei limiti motivazionali. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite; è stata esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in quanto amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
dal 1° gennaio 2016 esclude dalla stima catastale dei fabbricati speciali il valore delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se integrate o connesse strutturalmente al fabbricato
art. 5 r.d.l. n. 652/1939
richiamato come norma denunciata per la determinazione della rendita catastale
art. 40 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato come norma denunciata per la determinazione della rendita catastale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla Corte per distinguere i limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di merito
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che l’accertamento sulla scindibilità delle componenti impiantistiche è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
non applicato in concreto alla ricorrente perché amministrazione dello Stato esentata dal versamento tramite prenotazione a debito
Massime di principio
- In materia catastale, dal 1° gennaio 2016 la rendita dei fabbricati speciali non comprende il valore delle componenti impiantistiche che siano funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando risultino infisse al suolo o strutturalmente integrate con il fabbricato.
- Ai fini della stima catastale occorre distinguere tra componenti che hanno autonoma rilevanza immobiliare e componenti che sono meramente strumentali al ciclo produttivo: solo le prime possono essere considerate nella rendita.
- La verifica della concreta scindibilità o autonomia delle singole componenti rispetto al processo produttivo è questione di merito e non può essere rivalutata in cassazione sotto il solo profilo della violazione di legge.
- Un impianto che serva esclusivamente all’accesso, al collegamento o alla movimentazione funzionale all’esercizio produttivo, senza utilità trasversale per l’immobile, rientra tra le componenti escluse dalla rendita catastale ai sensi della disciplina sugli 'imbullonati'.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33691/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33694/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33702/2025 del 23/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →