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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33731/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale per l’anno 2019, all’esito di una denuncia DOCFA. La società contestava in particolare l’inclusione nella stima catastale dei piani inclinati e della decauville asserviti a una centrale idroelettrica. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello ritenendo che tali opere integrassero macchinari, congegni, attrezzature o impianti funzionali allo specifico processo produttivo, e quindi esclusi dalla rendita ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, dell’art. 5 r.d.l. n. 652/1939 e dell’art. 40 d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che i piani inclinati e la decauville sarebbero inscindibilmente legati alla funzione industriale dell’impianto e quindi computabili nella rendita catastale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia, richiamando il principio secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dalla stima catastale dei fabbricati speciali vanno esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente integrati o connessi al fabbricato. Applicando tale criterio ai piani inclinati e alla decauville della centrale idroelettrica, la Corte ha osservato che essi sono manufatti funzionali al ciclo produttivo e privi di utilità trasversale per l’immobile. Ha inoltre rilevato che le eventuali questioni sulla precisa individuazione e valutazione delle componenti scindibili rispetto al processo produttivo attengono al merito e non sono censurabili in cassazione se non nei limiti motivazionali. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite; è stata esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in quanto amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

    macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

    dal 1° gennaio 2016 esclude dalla stima catastale dei fabbricati speciali il valore delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se integrate o connesse strutturalmente al fabbricato

  • art. 5 r.d.l. n. 652/1939

    richiamato come norma denunciata per la determinazione della rendita catastale

  • art. 40 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato come norma denunciata per la determinazione della rendita catastale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per distinguere i limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che l’accertamento sulla scindibilità delle componenti impiantistiche è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    non applicato in concreto alla ricorrente perché amministrazione dello Stato esentata dal versamento tramite prenotazione a debito

Massime di principio

  • In materia catastale, dal 1° gennaio 2016 la rendita dei fabbricati speciali non comprende il valore delle componenti impiantistiche che siano funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando risultino infisse al suolo o strutturalmente integrate con il fabbricato.
  • Ai fini della stima catastale occorre distinguere tra componenti che hanno autonoma rilevanza immobiliare e componenti che sono meramente strumentali al ciclo produttivo: solo le prime possono essere considerate nella rendita.
  • La verifica della concreta scindibilità o autonomia delle singole componenti rispetto al processo produttivo è questione di merito e non può essere rivalutata in cassazione sotto il solo profilo della violazione di legge.
  • Un impianto che serva esclusivamente all’accesso, al collegamento o alla movimentazione funzionale all’esercizio produttivo, senza utilità trasversale per l’immobile, rientra tra le componenti escluse dalla rendita catastale ai sensi della disciplina sugli 'imbullonati'.

Come è indicizzato

MaterieCatastale
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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