Cassazione Civile, Ordinanza n. 11369/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'associazione aveva proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La vicenda nasceva da una precedente istanza di ammissione al beneficio presentata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, respinta dalla commissione competente; successivamente era stato attivato un ulteriore tentativo di riesame dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che però si era dichiarata incompetente ritenendo che l'unico rimedio esperibile fosse l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Con l'unico motivo di ricorso, l'associazione denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il Presidente della CTR avesse erroneamente qualificato l'oggetto dell'opposizione come riferito a un provvedimento diverso da quello effettivamente impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, una volta presentata l'istanza di patrocinio a spese dello Stato davanti alla Commissione tributaria provinciale e ottenuto un diniego, il rimedio esperibile fosse esclusivamente l'opposizione prevista dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, da proporre dinanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite. Di conseguenza non era possibile riattivare il procedimento davanti al giudice di secondo grado, sicché corretta era stata la declaratoria di incompetenza della commissione regionale. Alla soccombenza sono seguite la condanna alle spese, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e l'ordine di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per incardinare il motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.
art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera per ogni stato e grado del procedimento; da ciò la Corte ha desunto che non fosse ammissibile una nuova istanza davanti al giudice di secondo grado dopo il diniego già pronunciato in primo grado.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Indicato come unico rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego del patrocinio a spese dello Stato.
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
Richiamato insieme all'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 per affermare la devoluzione dell'opposizione al giudice ordinario.
Applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa per la palese inconsistenza delle argomentazioni difensive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va impugnato mediante l'opposizione prevista dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e non attraverso una nuova istanza o un ulteriore reclamo davanti al giudice di grado successivo.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha efficacia per ogni stato e grado del procedimento, ma ciò non consente di reiterare il procedimento di ammissione davanti a un diverso giudice dopo un diniego già pronunciato nel grado precedente.
- Quando la legge prevede un rimedio tipico avverso il provvedimento di diniego, la proposizione di un diverso mezzo di tutela determina l'inammissibilità della censura in sede di legittimità.
- La palese inconsistenza delle argomentazioni del ricorso, specie se prive di confronto con le ragioni decisive della decisione impugnata, può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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