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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36088/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da ordinanze sindacali di sospensione dei lavori edili emesse dal sindaco in carica su un fabbricato in costruzione, successivamente annullate dal giudice amministrativo; a seguito di una condanna penale per abuso d'ufficio, gli eredi del danneggiato hanno agito per il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal fermo dei lavori e dal deterioramento del bene. In primo grado il tribunale ha riconosciuto la responsabilità solidale del comune e del sindaco e ha liquidato il danno; in appello la somma è stata ridotta; quindi la Cassazione, con precedente ordinanza di rinvio, ha cassato la decisione di appello sul presupposto che, per mancata contestazione tempestiva in primo grado, l'an e il quantum del danno non potevano essere contestati in appello. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha confermato la condanna risarcitoria. I ricorsi per cassazione hanno contestato, da un lato, la legittimazione attiva degli eredi e la pretesa applicazione della non contestazione, sostenendo che la legittimazione ad agire può essere verificata in ogni stato e grado e che la disciplina dell'art. 115 c.p.c. non era applicabile ratione temporis; dall'altro, hanno censurato l'accertamento e la quantificazione del danno, deducendo che l'ordinanza efficace per soli due giorni non poteva aver causato il pregiudizio, che le prove documentali erano inidonee o tardive e che mancava adeguata prova del nesso causale e del quantum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del sindaco sia il ricorso del comune. Ha ritenuto infondati i motivi sulla legittimazione attiva degli eredi, affermando che, quando la qualità di erede sia rimasta pacifica in primo grado, chi la contesti per la prima volta in appello ha l'onere di provarne il contrario; inoltre ha rilevato che in appello gli eredi avevano comunque documentato la loro qualità. Ha poi ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi al danno, osservando che nel giudizio di rinvio l'oggetto era solo la quantificazione, perché l'an del danno era già coperto dalla precedente ordinanza di annullamento; ha escluso che potesse rideterminarsi il danno riferendolo alla sola ordinanza di due giorni, trattandosi di azione risarcitoria proposta per il reato accertato e non per il singolo provvedimento amministrativo; infine ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di merito sulle prove documentali e fotografiche, motivata in modo adeguato. Le spese sono state compensate per la difficoltà di accertamento dei fatti. È stato inoltre disposto quanto segue in ordine al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per quanto risultante dal dispositivo finale riportato nel testo.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla legittimazione e sull'assetto delle contestazioni processuali, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, anche nei giudizi anteriori alla riforma del 2009, grava sul convenuto l'onere di prendere posizione specifica sui fatti allegati dall'attore; la mancata contestazione in primo grado rende tardiva la contestazione in appello.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per contestare la valutazione della prova, ma le censure sono state respinte perché dirette contro apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per denunciare pretesa illogicità della motivazione sulla prova del danno; la Corte ha ritenuto la motivazione congrua.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla preclusione processuale e alla tempestività delle contestazioni.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per il fondamento della responsabilità risarcitoria; la Corte evidenzia che l'azione era proposta per il danno da reato accertato, non per il singolo provvedimento amministrativo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, in presenza di contestazione tardiva, l'onere di provare il contrario grava su chi contesta, e che il giudice di merito ha poi adeguatamente valutato le prove documentali.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo finale per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso in punto contributo unificato.

Massime di principio

  • Se la qualità di erede o la titolarità del rapporto dedotto in giudizio è rimasta pacifica in primo grado, la parte che la contesti per la prima volta in appello ha l'onere di dimostrare il proprio assunto contrario.
  • La regola della non contestazione comporta che i fatti allegati e non specificamente contestati in primo grado siano trattati come pacifici; la contestazione introdotta solo in appello è tardiva e non può ribaltare l'assetto probatorio ormai consolidato.
  • Nel giudizio di rinvio, il perimetro dell'accertamento è vincolato al decisum rescissorio: se la cassazione ha già ritenuto non più contestabile l'an del danno, il giudice di rinvio deve limitarsi alla sua quantificazione sulla base del materiale probatorio già rilevante.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una nuova rivalutazione del merito, quando il giudice territoriale abbia esaminato in modo complessivo e motivato gli elementi documentali e rappresentativi posti a fondamento della decisione.
  • La responsabilità risarcitoria può essere affermata in relazione al danno derivante dal fatto illecito accertato, senza che sia necessario circoscrivere il nesso causale al singolo atto amministrativo quando la domanda è formulata come conseguenza del reato o della condotta illecita complessiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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