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Sentenza

Sentenza del 07/01/2025 n. 21 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Operazioni oggettivamente inesistenti: onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento basato su elementi concordanti ritenuti idonei a dimostrare che determinate fatture sono state emesse per operazioni oggettivamente inesistenti; questione dell'onere della prova su chi debba dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni fatturate

La decisione

La Corte ha affermato che, quando l'Amministrazione fornisce elementi concordanti che inducono a ritenere l'esistenza di operazioni inesistenti, l'onere di provare la reale esecuzione delle prestazioni passa al contribuente. Il contribuente deve contestare in modo specifico e dettagliato ciascun elemento presuntivo adottato dagli accertatori e fornire prove concrete dell'effettiva operatività (documenti, pagamenti, consegne, rapporti commerciali, ecc.). Una mera rappresentazione generica dell'assenza di vantaggio fiscale non è sufficiente. Se il contribuente non supera le prove presuntive, l'accertamento viene confermato

Norme richiamate

  • Cass. n. 26679/2009

    Stabilisce che elementi concordanti posti a fondamento dell'accertamento trasferiscono l'onere della prova sul contribuente, che deve dimostrare in modo specifico l'effettiva esecuzione delle operazioni

  • Cass. n. 18018/2009

    Conferma il principio secondo cui la presenza di indizi concordanti consente di ritenere esistenti fatture per operazioni inesistenti e legittima lo spostamento dell'onere probatorio sul privato

  • Cass. n. 17729/2009

    Ribadisce che il contribuente deve fornire una contestazione circostanziata di ogni elemento presuntivo e prove specifiche dell'effettiva prestazione per superare l'accertamento

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione presenta molteplici elementi concordanti che indicano operazioni inesistenti, l'onere della prova si sposta sul contribuente
  • Il contribuente deve replicare in modo specifico e puntuale a ciascun indizio presuntivo; negazioni generiche non sono idonee
  • Prove efficaci includono contratti, ordini, documenti di trasporto, ricevute di consegna, estratti conto bancari che dimostrino il pagamento e continuità commerciale con il fornitore
  • In casi di catena di soggetti interposti, è necessario dimostrare il collegamento operativo tra i soggetti e la reale esecuzione delle prestazioni
  • La valutazione si basa sulla qualità e concordanza degli elementi raccolti dall'Amministrazione: più gli indizi sono coerenti e molteplici, più difficile è per il contribuente superare la presunzione
  • Come misura pratica, il contribuente dovrebbe conservare e produrre tempestivamente tutta la documentazione probatoria e, se necessario, ricorrere a perizie o dichiarazioni witness per dimostrare l'effettiva operatività

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