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Sentenza

Sentenza del 08/01/2025 n. 530 - Corte di Cassazione

Penale tributario - Omesso versamento di ritenute - Necessità consegna ai sostituti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. era stato condannato per omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) per gli anni d'imposta 2015 e 2016 per importi superiori alla soglia di punibilità. In Cassazione ha censurato, tra l'altro, la mancata acquisizione della prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti e ha sostenuto che la trasmissione telematica delle certificazioni/modello 770 all'Agenzia non prova la materiale consegna ai dipendenti. Altri motivi di impugnazione riguardavano nullità formali, modifiche dell'imputazione, richiesta di proscioglimento e applicazione della causa di esclusione per particolare tenuità (art. 131-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo principale relativo alla carenza probatoria: ha ritenuto erroneo il convincimento della Corte d'Appello secondo cui l'inoltro telematico delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate equivale alla consegna ai sostituiti. Richiamando il DPR n. 332/1998 e la giurisprudenza costituzionale che ha escluso efficacia penale senza prova del rilascio delle certificazioni, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Gli altri motivi sono stati assorbiti o dichiarati inammissibili/se manifestamente infondati.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis

    Il delitto di omesso versamento di ritenute richiede che le ritenute non versate siano quelle risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti; la mera trasmissione telematica non prova il rilascio.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (art. 7, comma 1, lett. b)

    La modifica introdotta (inserimento delle parole 'dovute sulla base della stessa dichiarazione o') è stata dichiarata in parte incostituzionale dalla Corte costituzionale, ripristinando la necessità della certificazione ai sostituiti per la rilevanza penale.

  • DPR 3 luglio 1998, n. 332

    Regola le modalità operative delle certificazioni e delle dichiarazioni: il sostituto deve predisporre sia la dichiarazione per l'Agenzia che le certificazioni destinate ai sostituiti, che devono essere consegnate materialmente; l'invio telematico all'Agenzia non surroga la consegna al sostituito.

  • Cost. sent. n. 115 del 2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte normativa che aveva esteso la rilevanza penale anche alle ritenute 'dovute sulla base della stessa dichiarazione', stabilendo che resta penalmente rilevante solo il mancato versamento delle ritenute certificate ai sostituiti.

  • Codice di procedura penale, art. 552, comma 1, lett. f)

    Riferimento in tema di avvisi nel decreto di citazione a giudizio: la mancata indicazione della facoltà di chiedere la messa alla prova non è stata ritenuta causa di nullità retroattiva per atti anteriori alla riforma.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Norma sul proscioglimento per intervenuta depenalizzazione/illegittimità costituzionale della norma; qui valutata e ritenuta non applicabile in funzione delle modifiche dell'imputazione e della legittimità delle stesse.

  • Codice di procedura penale, artt. 520, 522

    Richiamati nelle censure difensive relative a nullità di notifiche e correlazione tra imputazione e sentenza; Cassazione li ha ritenuti prospettati genericamente o non decisivi nello specifico.

Massime di principio

  • Per integrare penalmente l'omesso versamento di ritenute (art. 10-bis), è necessario provare il rilascio delle certificazioni ai sostituiti: la sola trasmissione telematica delle certificazioni/770 all'Agenzia delle Entrate non costituisce prova sufficiente della materiale consegna ai dipendenti.
  • Se in giudizio si dispone la contestazione per omesso versamento, l'accusa deve dimostrare che le ritenute considerate derivano da certificazioni effettivamente rilasciate; in mancanza il fatto può assumere natura di illecito amministrativo anziché penale.
  • Chi esercita la difesa deve puntare alla produzione di prove documentali della consegna (ricevute, sottoscrizioni, attestazioni di ricezione o replicare l'inesistenza di mezzi idonei per il reperimento telematico da parte dei sostituiti).
  • Le modifiche dell'imputazione da parte del pubblico ministero sono ammesse anche in fase dibattimentale entro i limiti delineati dalla giurisprudenza: l'imputato ha strumenti difensivi (richiesta di termini, istanze probatorie, eccezioni) che il giudice deve valutare.
  • Questioni procedurali relative a notifiche e avvisi (es. messa alla prova) possono essere inammissibili o manifestamente infondate se basate su norme intervenute successivamente agli atti impugnati o se non è dimostrato un pregiudizio concreto per la difesa.
  • In casi analoghi, la Corte suprema è propensa a rimettere la questione al giudice di merito quando rileva carenze probatorie decisive, annullando la condanna e ordinando nuovo giudizio.

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