Sentenza del 08/01/2025 n. 76 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di successione, imposta ipotecaria e catastale (€ 3.193,27). L'appellante contestava la legittimità dell'atto per carenza del presupposto impositivo: a) mancata individuazione di chiamati all'eredità e quindi assenza di trasferimento soggettivo; b) inesistenza della responsabilità solidale dell'eredità giacente in assenza di eredi; c) il curatore è mero detentore e non possessore dei beni ereditari (art. 36 TUS), quindi non è dovuta l'imposta; d) rilievo della non vincolatività delle istruzioni dell'Agenzia; e) invocata irrilevanza della Cassazione n.16428/2009 per il caso specifico.
La decisione
Appello accolto: la Corte d'appello tributaria ha annullato l'avviso di liquidazione. Motivazione: il curatore dell'eredità giacente è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione (art. 28 TUS) ma, nella fattispecie in cui non sussistono chiamati all'eredità né trasferimento dei beni, non ricorre il presupposto oggettivo dell'imposta di successione (art. 1 TUS). Inoltre il curatore non esercita un possesso fiscale dei beni ma una mera detenzione/amministrazione sotto vigilanza del tribunale, per cui non è obbligato al pagamento delle imposte successorie e correlate. Spese compensate per la contrapposizione giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 1 TUS (imposta di successione)
L'imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte; in assenza di trasferimento (nessun chiamato/erede) manca il presupposto oggettivo dell'imposta.
Art. 28 TUS
Il curatore dell'eredità giacente è obbligato a presentare la dichiarazione di successione, anche se ciò non implica automaticamente l'obbligo di pagamento dell'imposta se mancano i presupposti.
Art. 36, comma 3, TUS
La norma è stata interpretata dalla Corte come non richiedente il possesso civilistico da parte del curatore; tuttavia nella fattispecie il curatore è solo detentore e quindi non può essere considerato soggetto tenuto al pagamento dell'imposta per mancanza del requisito del possesso fiscale.
Artt. 528-532 c.c. e artt. 529-531 c.c.
Regolano la figura del curatore dell'eredità giacente: compito di custodire e amministrare i beni fino all'accettazione o alla devoluzione; tali compiti giustificano la qualifica di detentore/administratore e non di beneficiario traslativo.
Art. 586 c.c.
Stabilisce la devoluzione all'autorità pubblica in mancanza di altri successibili; fino a tale evento l'eredità resta in gestione del curatore senza trasferimento definitivo.
D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 5 e Tariffa allegata art. 1
L'Ufficio sostiene l'obbligo di redigere il certificato di successione e l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali; la Corte non ha ritenuto sufficiente tale argomento per obbligare il pagamento quando manca il presupposto impositivo.
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto (8 dicembre 1938, n. 2153), art. 76
Richiamato dall'Ufficio per giustificare l'obbligo di voltura in caso di eredità giacente; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di dichiarazione non coincide automaticamente con l'obbligo di pagamento se manca il trasferimento.
Cass. n. 16428/2009
L'Amministrazione e l'appellato la richiamavano per sostenere la responsabilità fiscale del curatore; la Corte di merito ha ritenuto quella sentenza non applicabile al caso concreto perché qui mancava il possesso fiscale del curatore e il trasferimento, per cui la Corte ha ritenuto che Cassazione non vieti la diversa soluzione.
Massime di principio
- Il curatore dell'eredità giacente è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, ma ciò non implica automaticamente l'obbligo di pagamento dell'imposta di successione se mancano i presupposti (es. assenza di chiamati all'eredità e quindi assenza di trasferimento).
- Per la soggettività passiva dell'imposta è rilevante la sussistenza di un trasferimento di beni/diritti a beneficiari; l'esistenza di mero possesso/gestione da parte del curatore, qualificata come detenzione sotto vigilanza, può escludere l'obbligo tributario.
- La qualificazione tra possesso fiscale e mera detenzione è centrale: in caso di detenzione amministrativa prima della devoluzione o dell'accettazione da parte di eredi, l'Amministrazione non può automaticamente imputare l'imposta al curatore.
- Le istruzioni e prassi dell'Agenzia delle Entrate possono orientare l'interpretazione ma non vincolano il giudice se la normativa sostanziale non giustifica l'imposizione; in presenza di contrasto giurisprudenziale è possibile ottenere annullamento e compensazione delle spese.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare la mancanza di chiamati all'eredità, l'assenza di trasferimento e la natura detentiva dell'intervento del curatore; se il contenzioso è seriale, valutare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione o adire il giudice tributario per ottenere pronuncia favorevole.
- Resta il rischio che, se successivamente emergono eredi o si verifica la devoluzione, l'obbligazione tributaria possa riemergere nei confronti dei soggetti effettivamente beneficiari; la posizione del curatore va valutata caso per caso.
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