Cassazione Civile, Ordinanza n. 14984/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca, quale avente causa della banca originaria, aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito derivante da un mutuo ipotecario e da un mutuo fondiario, in via privilegiata anziché chirografaria. Il credito era già stato ammesso in chirografo. Il Tribunale ha ritenuto che le somme erogate fossero state accreditate su un conto corrente della società fallita, con saldo passivo rilevante, e che la documentazione non consentisse di verificare l’esistenza e l’ampiezza della linea di credito né l’assenza di un debito scaduto ed esigibile. Ha quindi qualificato l’operazione come collegamento negoziale o negozio indiretto volto a sostituire un’esposizione chirografaria con un debito garantito da ipoteca, dichiarando l’inefficacia/revocabilità della garanzia ex art. 67 l. fall. e negando il consolidamento dell’ipoteca fondiaria ex art. 39 t.u.b. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità del decreto per omessa valutazione della documentazione depositata con l’istanza di insinuazione, comprendente contratto di conto corrente ed estratti conto; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la documentazione provava l’assenza di un debito scaduto ed esigibile e la destinazione della somma a nuova liquidità, con esclusione di un procedimento indirettamente solutorio; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché il giudice avrebbe qualificato la revocatoria ai sensi di una diversa ipotesi dell’art. 67 l. fall. rispetto a quella prospettata dal giudice delegato; (4) violazione dell’art. 67, comma 4, l. fall. e dell’art. 39, comma 4, t.u.b., assumendo che il mutuo fondiario non sia un mutuo di scopo e che l’ipoteca non potesse essere dichiarata inefficace solo perché la somma era stata usata per ripianare debiti pregressi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non colpivano la ratio decidendi del decreto: il Tribunale non aveva fondato la decisione sulla mera mancanza di prova di un debito scaduto ed esigibile, ma sull’accertamento che i finanziamenti erano stati impiegati per ripianare il passivo del conto e che l’operazione integrava un negozio indiretto anormalmente solutorio, revocabile come concessione di garanzia per debito preesistente non scaduto. Ha giudicato infondato il terzo motivo perché non vi era ultrapetizione: il giudice può riqualificare d’ufficio i fatti dedotti e applicare la corretta fattispecie revocatoria, purché restino immutati i fatti materiali e le eccezioni delle parti. Ha giudicato infondato anche il quarto motivo, affermando che, quando il mutuo fondiario sia ricostruito come operazione indirettamente solutoria e sia dichiarato inopponibile al fallimento per nullità, simulazione o revoca, viene meno il beneficio del consolidamento ex art. 39, comma 4, t.u.b., e l’ipoteca perde la qualificazione di ipoteca fondiaria. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, primo comma, n. 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La concessione di garanzia per debito preesistente non scaduto, ove posta in essere nell’anno anteriore al fallimento e in violazione della par condicio creditorum, è revocabile.
art. 67, primo comma, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato solo come diversa qualificazione prospettata in precedenza; non è la base della decisione del Tribunale.
art. 67, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Invocato dalla ricorrente in combinato con la disciplina del mutuo fondiario; la Corte lo considera nel quadro dell’inopponibilità al fallimento dell’operazione indirettamente solutoria.
art. 39, comma 4, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Il beneficio del consolidamento dell’ipoteca fondiaria opera solo se il mutuo conserva la sua qualificazione tipica; se l’operazione è in realtà un procedimento anormalmente solutorio e viene meno l’opponibilità al fallimento, il consolidamento non opera.
La censura sulla prova è stata ritenuta non pertinente perché non investiva la ratio decidendi effettiva del decreto.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice riqualifica d’ufficio i fatti dedotti e applica la corretta norma, purché non esca dai limiti oggettivi della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare, il giudice può riqualificare d’ufficio l’atto impugnato secondo l’esatta fattispecie giuridica corrispondente ai fatti dedotti, senza incorrere in ultrapetizione, purché non modifichi i fatti materiali controversi.
- Se un finanziamento bancario è impiegato per estinguere pregresse esposizioni verso il medesimo creditore, l’operazione può essere qualificata come negozio indiretto anormalmente solutorio, con conseguente revocabilità della garanzia costituita a favore della banca.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colpiscono la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limitano a contestare una premessa diversa o non decisiva.
- Il beneficio del consolidamento dell’ipoteca fondiaria presuppone la persistente riconducibilità dell’operazione al mutuo fondiario tipico; se il mutuo è solo strumentale all’estinzione di debiti pregressi ed è dichiarato inopponibile al fallimento come operazione solutoria indiretta, l’ipoteca perde la propria qualificazione fondiaria.
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