Cassazione Civile, Ordinanza n. 24975/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, con recupero a tassazione di componenti positivi di reddito d'impresa non dichiarati, emersi a seguito di verifica della Guardia di Finanza. L'Ufficio contestava che il contribuente fosse il reale esecutore di lavori ammessi a finanziamento regionale, formalmente affidati a una ditta individuale ritenuta mera cartiera, mentre i committenti risultavano altri soggetti. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto per difetto di motivazione, ritenendo insufficiente il rinvio per relationem al PVC senza allegare gli atti delle indagini svolte sui terzi coinvolti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000, sostenendo che la motivazione per relationem era valida perché il PVC era stato conosciuto dal contribuente e l'avviso ne riproduceva il contenuto essenziale; quindi non era necessaria l'allegazione integrale degli atti relativi alle indagini sui terzi.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un PVC regolarmente notificato o consegnato al contribuente, senza necessità di allegare o trascrivere integralmente gli atti istruttori relativi a soggetti terzi, quando il contenuto essenziale della pretesa sia comunque conoscibile. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla stessa Commissione in diversa composizione per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è richiamata per contestare la statuizione di merito sulla motivazione dell'avviso; la Corte ne conferma una lettura compatibile con la motivazione per relationem dell'atto impositivo.
L'obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, anche tramite rinvio a un PVC conosciuto o consegnato.
La motivazione va interpretata secondo i canoni di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente.
artt. 2 e 3 Cost.
I principi di solidarietà e ragionevolezza sono evocati come criteri ermeneutici dei rapporti tributari.
art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.
La Corte esclude l'inammissibilità perché il ricorso prospetta una violazione di norme di diritto in rapporto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
È richiamato il procedimento camerale non partecipato seguito nella fase di legittimità.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento può essere legittimamente motivato per relationem, anche mediante rinvio pedissequo a un processo verbale di constatazione, se questo è stato regolarmente notificato o consegnato al contribuente e ne consente la piena comprensione della pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
- Quando il contribuente è posto in condizione di conoscere l'an e il quantum della pretesa, l'Amministrazione non è tenuta ad allegare all'avviso tutti gli atti istruttori o le indagini svolte nei confronti di soggetti terzi coinvolti nei fatti accertati.
- Nel giudizio sulla motivazione degli atti impositivi, il giudice di merito deve verificare non la mera esistenza del rinvio, ma se dal richiamo globale all'atto presupposto derivi una reale inadeguatezza della motivazione dell'atto finale.
- L'obbligo motivazionale in materia tributaria va letto alla luce dei canoni di buona fede e leale collaborazione, sicché non possono essere valorizzate violazioni formali che non abbiano inciso concretamente sulla sfera giuridica del contribuente.
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