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Ordinanza

Ordinanza n. 1146/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. e collegiali ex art. 55 c.p.a: - del Decreto Dirigenziale n. 18353 del 19.11.2025 del Ministero dell’Università e della Ricerca, pubblicato in data 10.12.2025 (doc. 10), di ammissione a finanziamento (Bando FIS 2) di ulteriori proposte progettuali, nella parte in cui ammette a finanziamento il progetto del Prof. Schillaci, anziché quello del Prof. Cotrozzi, in applicazione del criterio della minore età accademica; - dell’Allegato A - “Elenco dei progetti ammessi a finanziamento e Piano dei Costi e dei Contributi” al Decreto Dirigenziale n. 18353 del 19.11.2025, pubblicato in data 10.12.2025 (doc. 11), recante l’elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, nella parte in cui (FIS 2_Allegato A_LS) contiene il nominativo del Prof. Schillaci, anziché quello del Prof. Cotrozzi; - del verbale del CNVR n. 73 del 30.10.2025, ad oggi non conosciuto, che ha definito una graduazione delle proposte progettuali riportanti punteggio ex aequo; - di tutti gli altri atti e verbali relativi alla graduazione delle proposte progettuali del Prof. Schillaci e del Prof. Cotrozzi, nei quali si è ritenuta prevalente la proposta presentata dal Prof. Schillaci; nonché, per quanto occorrer possa: - del Decreto Dirigenziale n. 22831 del 5.12.2024 (doc. 3), di approvazione delle graduatorie finali, dei relativi allegati, e del Decreto Dirigenziale n. 23179 del 10.12.2024 (doc. 5) di ammissione a finanziamento per il Macrosettore LS – Life Sciences; nonché di tutti gli atti successivi modificativi delle suddette graduatorie, tra cui il Decreto Dirigenziale n. 13437 del 6.8.2025 (doc. 7) di scorrimento della graduatoria e i relativi allegati, il Decreto Direttoriale n. 1567 del 22.10.2025 (doc. 9) di ammissione a finanziamento e la delibera CNVR n. 15/2025 (prot. n. 13276 del 5.8.2025), ad oggi non conosciuta, con cui è stato definito lo scorrimento delle graduatorie.

Giustizia amministrativa202601313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ammissione a finanziamento della proposta progettuale del controinteressato, in luogo di quella del ricorrente, mediante applicazione del criterio della minore età accademica per la risoluzione dell'ex aequo nella graduatoria FIS 2

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore della ricerca)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la procedura competitiva per lo sviluppo della ricerca fondamentale finanziata dal Fondo Italiano per la Scienza 2022-2023 (Bando FIS 2), con riferimento allo schema Starting Grant e al macrosettore Life Sciences. Le proposte del ricorrente e del controinteressato avevano conseguito il medesimo punteggio e risultavano inizialmente non ammesse a finanziamento. A seguito dello scorrimento della graduatoria e dell'ammissione al finanziamento di ulteriori proposte, l'ex aequo è stato risolto in favore del controinteressato applicando il criterio della minore età accademica previsto dall'art. 15, comma 4, del bando, determinata in base alla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore prevalente indicato nella proposta, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera q, del bando. Il ricorrente ha contestato tale applicazione, sostenendo che il controinteressato avrebbe pubblicazioni anteriori, pertinenti al settore LS9 - Biotechnology and Biosystems Engineering, idonee a incidere sulla corretta determinazione dell'età accademica. Ha quindi dedotto un difetto di istruttoria nella graduazione delle proposte e ha impugnato il decreto di ammissione a finanziamento, il relativo allegato, il verbale del CNVR e gli ulteriori atti di graduazione e scorrimento, chiedendo anche l'annullamento in autotutela. È stata inoltre contestata l'applicazione del rito abbreviato con termini ridotti previsto per le controversie PNRR, poiché il bando è finanziato con risorse ordinarie del Ministero.

La decisione

Il TAR ha ritenuto applicabile il rito ordinario, escludendo l'abbreviazione dei termini prevista per i giudizi relativi al PNRR, in quanto la procedura FIS 2 non risulta finanziata, neppure parzialmente, dal PNRR. In sede cautelare ha ravvisato il fumus boni iuris con riguardo al difetto di istruttoria denunciato dal ricorrente, in relazione alla verifica delle pubblicazioni rilevanti per individuare la minore età accademica e risolvere l'ex aequo. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché il progetto del controinteressato avrebbe beneficiato dell'erogazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero contributo di euro 1.322.249,50, con conseguente utilizzazione delle risorse finanziarie contese; il budget del ricorrente ammontava invece a euro 1.246.403,49. Il Tribunale ha quindi sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati nella parte relativa all'ammissione a finanziamento della proposta del controinteressato e ha ordinato al Ministero il riesame della fattispecie entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, mantenendo integra la situazione fino alla decisione di merito. Ha fissato l'udienza pubblica del 13 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la richiesta di misure cautelari monocratiche.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale accolta dal Tribunale.

  • art. 119 c.p.a.

    Il giudizio era stato classificato secondo il rito abbreviato, ma il Tribunale ha disposto la conversione nel rito ordinario.

  • art. 119, comma 5, c.p.a.

    La relativa abbreviazione dei termini non è stata applicata perché la procedura non è finanziata dal PNRR.

  • art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    La disposizione, che rinvia all'art. 119, comma 5, c.p.a. per l'accelerazione dei giudizi in materia di PNRR, non è applicabile alla procedura finanziata con risorse ordinarie ministeriali.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato in relazione all'istanza di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente e presa in carico dall'Amministrazione.

  • art. 15, comma 4, del Bando FIS 2

    Prevede il criterio della minore età accademica per risolvere l'ex aequo tra proposte progettuali.

  • art. 1, comma 5, lettera q, del Bando FIS 2

    La minore età accademica "è rilevata dalla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore prevalente indicato nella proposta progettuale".

    Individua il parametro temporale per determinare la minore età accademica del candidato.

  • art. 16, comma 5, del Bando FIS 2

    Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in un’unica anticipata, pari al 100% del contributo riconosciuto, direttamente alle Host Institution.

    La previsione dell'erogazione integrale anticipata giustifica la sussistenza del periculum in mora connesso all'utilizzo delle risorse contese.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative, l'applicazione di un criterio di risoluzione dell'ex aequo fondato su dati oggettivi, come la data della prima pubblicazione scientifica pertinente, richiede un'istruttoria effettiva e completa sulla pertinenza e anteriorità delle pubblicazioni rilevanti.
  • Sussiste il fumus boni iuris quando l'Amministrazione risolve un ex aequo applicando un criterio previsto dal bando senza adeguatamente verificare i dati fattuali necessari per determinarne correttamente il presupposto.
  • L'erogazione anticipata in un'unica soluzione dell'intero finanziamento può integrare il periculum in mora quando consenta l'immediato utilizzo di risorse pubbliche oggetto di contestazione e renda non agevole preservare l'utilità della decisione di merito.
  • L'abbreviazione dei termini processuali prevista per i giudizi relativi al PNRR non si applica a una procedura finanziata con risorse ordinarie dell'amministrazione, anche se la controversia riguarda un programma pubblico di finanziamento.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'ammissione a finanziamento del progetto contestato e ordinare all'amministrazione il riesame della fattispecie, allo scopo di mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoria

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