Cassazione Penale, Sentenza n. 26810/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) censura della conferma della responsabilità penale per detenzione ai fini di spaccio nonostante la quantità esigua e l'assenza di segni di spaccio (uso personale), (2) errata applicazione degli artt. 27 Cost. e 533 cod. proc. pen. e carenza di motivazione sull'offensività alla luce di una misurazione che supera di poco la soglia normativa (0,750 g), (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p., (4) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività lavorativa non retribuita (lavoro di pubblica utilità), in conflitto con la disciplina speciale di cui all'art. 73 comma 5‑bis d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi confermando la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di cocaina per 0,9642 g, confezionata in tre dosi). Ha invece accolto i motivi terzo e quarto nei limiti indicati: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione circa l'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità) per carenza di motivazione da parte della Corte territoriale e, in subordine, ha annullato la parte che subordinava la sospensione condizionale della pena alla prestazione di lavoro non retribuito, ritenendo illegittima tale subordinazione alla luce dell'art. 73 comma 5‑bis (lex specialis). Ha quindi disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su questi punti. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna è rimasta irrevocabile quanto alla responsabilità penale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La norma qualifica la fattispecie di lieve entità per taluni reati di stupefacenti; la Corte ha confermato la responsabilità ai sensi di questa disposizione per la detenzione di 0,9642 g di cocaina.
art. 73, comma 5‑bis, d.P.R. n. 309/1990
Costituisce disciplina speciale rispetto all'art. 165 c.p.: stabilisce che la sanzione del lavoro di pubblica utilità non può essere irrogata se è concessa la sospensione condizionale della pena, configurandosi un rapporto di alternatività; la Corte ha ritenuto illegittima la subordinazione del beneficio all'esecuzione di lavoro non retribuito.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede valutazione delle modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo e carattere non abituale. La Corte ha ritenuto carente la motivazione della Corte territoriale su questo punto e ha annullato parzialmente per rinvio.
Prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena a prestazioni non retribuite (lavoro di pubblica utilità) in generale; tuttavia, per reati di stupefacenti, è sovrastata dalla norma speciale dell'art. 73 comma 5‑bis, per cui la subordinazione è illegittima se la sospensione viene concessa.
Norma richiamata quale presupposto/alternativa rispetto al lavoro di pubblica utilità nella disciplina speciale; citata nel motivo di doglianza sulla corretta applicazione delle sanzioni alternative.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza ma non ritenuto idoneo a sovvertire la decisione del merito; nessuna interpretazione estensiva operata dalla Corte di Cassazione sul punto.
Richiamato nella censura difensiva per presunta carenza motivazionale; la Corte lo ha considerato nel quadro generale, ma ha ritenuto le censure relative alla responsabilità manifestamente infondate.
D.M. 1 aprile 2006
soglia massima detenibile pari a 0,750 grammi
Il superamento della soglia indicata dal decreto (anche se minimo) è stato valorizzato dal giudice di merito come elemento per escludere l'uso personale; la difesa ha invocato margini di incertezza nelle misurazioni, questione che può riverberarsi sul riconoscimento della particolare tenuità.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina librettamente i fatti: se le motivazioni del giudice del merito sono coerenti e non illogiche, la rilettura proposta dalla difesa sulla valutazione probatoria è preclusa in cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p. richiede motivazione specifica e puntuale: il giudice di merito deve indicare perché le modalità, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o pericolo escludono offensività rilevante; insufficiente motivazione comporta annullamento e rinvio.
- Per i reati di stupefacenti la valutazione della 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 non coincide automaticamente con l'art. 131‑bis c.p.; le due figure hanno criteri distinti e vanno trattate separatamente.
- La disciplina speciale (art. 73 comma 5‑bis) prevale sulla disciplina generale (art. 165 c.p.): se viene concessa la sospensione condizionale della pena per reati di cui all'art. 73, non può essere imposta la prestazione di lavoro di pubblica utilità come condizione.
- Quando la quantità di stupefacente supera di poco una soglia normativa, la difesa può invocare incertezze di misura e tale circostanza può essere determinante per il riconoscimento della particolare tenuità; tuttavia occorre una valutazione tecnico‑giuridica motivata dal giudice.
- Se il giudizio sul punto di responsabilità è sorretto da un apparato argomentativo non manifestamente irrazionale (es. riscontri investigativi, confezionamento, purezza, occultamento), la Corte di Cassazione non riforma la condanna per mera alternativa interpretativa della prova.
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