Cassazione Penale, Sentenza n. 21106/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in parte, aveva dichiarato inammissibile e in parte aveva rigettato la richiesta di riconoscimento dell'istituto della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze (delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti, commessi tra il 2006 e il 2010). Il motivo di ricorso sosteneva violazione dell'art. 81, secondo comma, c.p. (riguardante la continuazione/concorso di reati) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che la domanda era limitata al riconoscimento della continuità tra le sentenze del 19 giugno 2013 e dell'11 dicembre 2013 e che, nonostante la stessa titolarità del reato e la contiguità spazio-temporale, la continuazione era stata erroneamente esclusa dal giudice per motivi attinenti a diversi complici, modalità operative e alla ricorrenza di un'aggravante di tipo mafioso in una delle sentenze.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato la mancanza di unicità del disegno criminoso sulla base della diversità delle modalità esecutive, della differenza dei complici coinvolti e della diversa finalità (in una sentenza è stata rilevata l'aggravante di agevolazione mafiosa relativa a una associazione diversa rispetto a quella dedita al traffico di stupefacenti). La Corte ha inoltre affermato che il giudice dell'esecuzione ha rispettato i principi di interpretazione del giudicato e ha adeguatamente motivato la decisione, richiedendo prove concrete di una programmazione unitaria dei reati. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come base per il riconoscimento della continuazione; la Corte evidenzia che il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario e la verifica di concreti indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) prima di ritenere applicabile l'istituto
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato per contestare la motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione completa e adeguata, escludendo il vizio lamentato
Indicato nel ricorso come norma relativa alle fattispecie di reato contestate (reati in materia di stupefacenti). Il giudice dell'esecuzione ha valutato i singoli reati-fine alla luce delle rispettive caratteristiche e conclusioni delle sentenze di merito
art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
Riguarda specifiche fattispecie-sanzioni relative alla cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha evidenziato che uno dei reati risultava aggravato dall'agevolazione mafiosa, rilevazione che ha contribuito a distinguere la fattispecie da altre giudicate separatamente e a escludere la continuazione
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario: non basta la sola contiguità spazio-temporale o la coincidenza della fattispecie di reato
- In sede di esecuzione il giudice deve valutare gli stessi indicatori utilizzati in sede di cognizione (omogeneità del bene giuridico, modalità esecutive, contiguità spazio-temporale, sistematicità, programmazione dei reati) e motivare puntualmente la decisione
- La presenza di diversi complici, modalità esecutive differenti o l'esistenza di finalità distinte (es. agevolazione di un clan mafioso vs associazione finalizzata al narcotraffico) ostano al riconoscimento della continuazione
- Le valutazioni esplicite rese in una sentenza di merito vincolano il giudice dell'esecuzione salvo che emergano elementi nuovi e rilevanti; contestare tali valutazioni richiede prove nuove e concrete
- La possibilità di riconoscere la continuazione tra reato associativo e reati-fine esiste solo se è dimostrabile che i reati-fine erano già programmati nelle linee essenziali al momento dell'ingresso nel sodalizio
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di ricavare dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi necessari per l'esecuzione, inclusi limiti e contenuti della responsabilità già accertata
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