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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8798/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perugino ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto la sua domanda, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più condanne patite. Il ricorrente denunciava errata applicazione dell'art. 671 c.p.p. e difetto di motivazione, osservando che nelle sentenze di merito era stata riconosciuta la continuazione interna in considerazione della vicinanza spazio-temporale dei reati, e chiedeva una valutazione complessiva degli indici sintomatici di un unico disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale dell'esecuzione avesse motivato adeguatamente il diniego del riconoscimento della continuazione, constatando l'assenza di elementi indicatori di una programmazione criminale antecedente al primo fatto (diverse vittime, dislocazione territoriale, mancanza di prova che le vittime fossero state individuate sin dall'inizio). La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la continuazione presuppone un progetto specifico e unitario già presente nella mente del reo; la mera inclinazione a delinquere o l'abitualità non sono sufficienti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione deve accertare l'esistenza di una programmazione criminale antecedente al primo reato. Nel caso la norma è stata applicata nel senso che, in mancanza di indici di un disegno unitario, la continuazione non può essere riconosciuta.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato per la nozione di continuazione: la continuazione richiede una anticipata e unitaria ideazione di più violazioni, non è soddisfatta dalla mera tendenza a delinquere o da un programma generico; la Corte ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale che richiede specificità del progetto criminoso.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha dedotto errata applicazione di legge e difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate tali censure.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata come limite formale alla riproduzione del motivo nella memoria di cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti prescritti da tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese a norma di questa disposizione.

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007

    Norma indicata nei fatti come titolo di alcune delle condanne; rilevante solo come oggetto delle sentenze per le quali si chiedeva il riconoscimento della continuazione, non come fonte di interpretazione sul punto della continuazione.

  • art. 494 cod. pen.

    Articolo indicato nei capi di imputazione e nelle condanne oggetto della domanda di continuazione; la Corte ha valutato tali reati insieme ad altri per decidere sull'esistenza del disegno criminoso e non ha ravvisato elementi unificanti sufficienti.

  • art. 640-ter cod. pen.

    Altro articolo dei reati per i quali è stata chiesta la continuazione; incluso nella valutazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso la programmazione unitaria.

Massime di principio

  • La continuazione richiede la prova di una programmazione criminale antecedente al primo fatto: non basta la somiglianza o la vicinanza temporale dei reati.
  • La mera abitualità o inclinazione a delinquere non equivale alla continuazione; è necessaria un'anticipata e unitaria ideazione dei reati, almeno nelle linee essenziali.
  • Il giudice dell'esecuzione deve valutare complessivamente gli indici sintomatici (stessi obiettivi, medesime vittime, coordinamento, strumenti o modalità comuni, atti preparatori condivisi) e motivare chiaramente perché tali indici siano o non siano sufficienti a dimostrare un disegno unitario.
  • Il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione: bisogna dedurre e documentare specifici elementi che giustifichino il riconoscimento anche in sede esecutiva.
  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione in esecuzione dovrebbe produrre elementi probatori o argomentazioni precise (es. medesimo target di vittime, identico modus operandi, prove di pianificazione o comunicazioni preparatorie) e non limitarsi a censure generiche sulla motivazione del giudice.

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