Sentenza n. 3174/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento di cui alla istanza del 10/11/2025 trasmessa via p.e.c. al Comune di Sorrento ed assunta al protocollo dell'Ente al n.83897/2025, avente ad oggetto la richiesta di occupazione di suolo pubblico per il posizionamento tramite il solo appoggio sul marciapiede di alcuni vasi da arredo urbano con affissione sul pannello di immagini pubblicitarie, sia culturali che sociali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Sorrento sull’istanza di occupazione di suolo pubblico del 10 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere espressamente il procedimento avviato con l’istanza trasmessa via PEC e protocollata dall’ente, avente a oggetto il posizionamento, mediante semplice appoggio sul marciapiede, di espositori pubblicitari di arredo urbano con immagini culturali e sociali. Ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 2-bis della l. 241/1990, della disciplina sul procedimento amministrativo e sul codice della strada, dell’obbligo di provvedere e del termine finale, nonché eccesso di potere e violazione del giusto procedimento. Il Comune ha sostenuto che l’ampia discrezionalità amministrativa spettante in materia di concessioni di occupazione di suolo pubblico escludesse l’obbligo di definire espressamente il procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’accertamento dell’obbligo di provvedere. Ha ritenuto che il Comune, pur disponendo di ampia discrezionalità nel decidere se rilasciare o negare la concessione di occupazione di suolo pubblico, fosse comunque tenuto a pronunciarsi espressamente sull’istanza, anche in senso negativo. Il silenzio protrattosi oltre il termine legale ha quindi integrato un silenzio-inadempimento. Ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., il Comune è stato ordinato di adottare e comunicare alla ricorrente un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, senza che il giudice abbia anticipato l’esito della valutazione discrezionale sulla concessione. Per l’eventuale inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori trenta giorni. Il compenso commissariale, quantificato in 1.000 euro, è stato posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”
La presentazione di un’istanza idonea ad avviare un procedimento impone all’amministrazione di concluderlo con un provvedimento espresso; il termine legale suppletivo indicato dal giudice è di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda quando si tratta di procedimento a istanza di parte.
È richiamato quale fondamento della tutela connessa alla mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto.
Il termine processuale è stato applicato nella misura dimezzata per il giudizio in materia di silenzio.
Consente al giudice, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
Consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
Richiamato per porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La discrezionalità amministrativa nel decidere il contenuto finale di un provvedimento non esclude l’obbligo dell’amministrazione di esaminare l’istanza del privato e concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche negativo.
- Sussiste silenzio-inadempimento quando l’amministrazione, ricevuta un’istanza idonea ad attivare un procedimento, omette di pronunciarsi oltre il termine applicabile, purché ricorra uno specifico obbligo di provvedere derivante dalla legge, dai principi generali o dalle peculiarità del rapporto tra amministrazione e privato.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, ma l’accertamento dell’obbligo di provvedere non comporta, di per sé, l’obbligo di adottare un provvedimento favorevole né sostituisce la valutazione discrezionale riservata all’amministrazione.
- In caso di persistente inerzia dopo l’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di adottare in sostituzione dell’amministrazione il provvedimento espresso omesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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