Cassazione Civile, Ordinanza n. 00913/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente territoriale)
La controversia
Una società di autocarrozzeria, divenuta cessionaria del credito risarcitorio della proprietaria/conducente di un veicolo danneggiato in seguito all’impatto con un cinghiale lungo la S.S. Valnerina, aveva chiesto il rimborso delle spese di riparazione alla Regione. Il giudice di pace aveva accolto solo in parte la domanda, attribuendo una quota di responsabilità alla Regione e condannandola al pagamento di una somma; in appello, invece, il Tribunale di Terni ha accolto l’impugnazione della Regione e ha rigettato la domanda, ritenendo non provata la colpa dell’ente e, inoltre, evidenziando che la strada teatro del sinistro era di competenza ANAS e non regionale. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato errata applicazione dell’art. 2043 c.c., cattiva valutazione delle prove, violazione degli artt. 2697 e 2699 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre a un richiamo alla normativa regionale umbra sulla tutela indennitaria per danni da fauna selvatica. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente fattuale e non idoneo a contestare la ratio decidendi della sentenza d’appello, imperniata sulla mancanza di prova della colpa della Regione; ha inoltre osservato che la questione della disciplina regionale era nuova e comunque incompatibile con la causa petendi originaria, impostata solo in termini risarcitori ex art. 2043 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse validamente la motivazione del Tribunale, il quale aveva escluso la responsabilità della Regione per difetto di prova della colpa, anche considerando che il tratto stradale interessato era di competenza ANAS. La Corte ha aggiunto che il richiamo alla legislazione regionale umbra sulla tutela indennitaria era tardivo, introdotto per la prima volta in cassazione e riferito a una causa petendi diversa da quella dedotta fin dall’inizio, fondata invece sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La controversia, così come impostata dalla parte attrice, è stata ricondotta alla responsabilità aquiliana per fatto colposo; la Corte ha ritenuto che il ricorso non contestasse efficacemente la statuizione di mancanza di prova della colpa dell’ente pubblico.
Richiamato solo per osservare che la giurisprudenza di legittimità più recente tende a ricondurre i danni da fauna selvatica protetta a tale norma, ma nel caso concreto la censura era stata sviluppata solo nell’orbita dell’art. 2043 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha valorizzato il fatto che la prova della colpa della Regione non era stata fornita dalla parte onerata.
Citato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavasse un rilievo decisivo autonomo.
Invocato nel ricorso per denunciare una pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ne ha ravvisato una violazione utile a sovvertire la decisione.
Citato nel motivo di ricorso con riferimento alla valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta sostanzialmente fattuale e quindi inammissibile.
art. 17 della legge regionale n. 4 del 30/03/2011
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una tutela indennitaria regionale, ma considerato argomento nuovo e inconciliabile con la domanda originaria di natura risarcitoria.
art. 38 bis della legge Regione Umbria n. 14 del 17/05/1994
Inserito dalla legge regionale richiamata; la Corte ha rilevato che la disciplina regionale prevede un’indennità e non un risarcimento, oltre a condizioni specifiche non compatibili con la causa introdotta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità formalmente evocato per denunciare violazioni di legge, ma la censura è stata ritenuta in concreto non idonea e meramente fattuale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1 quater per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Citato solo per il termine di deposito della motivazione dell’ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazioni di legge, si risolva in una contestazione meramente fattuale della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, senza aggredire in modo specifico la ratio decidendi.
- Quando la sentenza di merito fonda il rigetto sulla mancanza di prova della colpa del convenuto, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale specifico passaggio decisivo; in difetto, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- La causa petendi fissata nell’atto introduttivo non può essere mutata per la prima volta in cassazione mediante il richiamo a una diversa disciplina sostanziale, specie se tale disciplina configura una tutela indennitaria e non risarcitoria.
- In tema di danni da fauna selvatica, il richiamo alla disciplina più recente che riconduce la fattispecie all’art. 2052 c.c. non giova se il ricorso resta impostato esclusivamente su una responsabilità ex art. 2043 c.c. e non censura coerentemente la decisione impugnata.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
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