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Sentenza

Sentenza n. 1064/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 731/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.12.2024 corretta con il decreto di correzione del 28/03/2025.

Giustizia amministrativa202600397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 731/2024, corretta con decreto del 28 marzo 2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato l’amministrazione all’assegnazione delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 731/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024 e corretta il 28 marzo 2025, regolarmente notificata e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti ad assegnare le relative somme secondo le modalità stabilite, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto che l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, accertando la mancata esecuzione del titolo e rilevando che l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la spettanza e l’azionabilità della pretesa. Ha dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che, se attivato dal creditore dopo la scadenza del termine, dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni adottando gli atti necessari all’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso per l’esecuzione del giudicato è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.

    La norma è richiamata quale fondamento del diritto al beneficio già riconosciuto dal giudice del lavoro; il TAR ne ordina l’attuazione nei limiti e secondo le modalità stabilite dal giudicato.

  • art. 39 c.p.a.

    Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 93 c.p.c., a fondamento della distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 39 c.p.a., a fondamento della distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di contestazioni dell’amministrazione sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di esecuzione integrale, detratte le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine per adempiere e predisponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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