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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31215/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Cagliari aveva rigettato la domanda di uno straniero volta ad ottenere lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. La Corte, però, non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso: la procura speciale apposta a margine del ricorso non era ritenuta valida ai fini dell'impugnazione in cassazione, poiché non conteneva l'esplicito riferimento al decreto impugnato né la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale. Ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite e ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale, secondo cui nei ricorsi avverso i decreti resi ex art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 la procura deve essere speciale, riferita espressamente al provvedimento da impugnare e recare la certificazione della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto. Non essendovi difese svolte dal Ministero, la Corte non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La procura per il ricorso per cassazione deve essere specificamente riferita all'impugnazione proposta; una procura generica non soddisfa il requisito di specialità richiesto per l'accesso al giudizio di legittimità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato in comparazione con l'art. 35-bis, comma 13, come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale la norma speciale introduce un requisito ulteriore.

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    Per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data, oltre ad autenticare la sottoscrizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto dell'art. 35-bis, comma 13, con tali parametri costituzionali.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati nel vaglio di costituzionalità della norma speciale sulla procura nei giudizi in materia di protezione internazionale.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati nel vaglio di costituzionalità della norma speciale sulla procura nei giudizi in materia di protezione internazionale.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati nel vaglio di costituzionalità della norma speciale sulla procura nei giudizi in materia di protezione internazionale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti di protezione internazionale la procura speciale non può essere generica, ma deve riferirsi in modo espresso al provvedimento impugnato e al giudizio di legittimità.
  • La specialità della procura richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 comprende anche la certificazione della data di rilascio, che deve risultare successiva alla comunicazione del decreto impugnato.
  • La mancanza della certificazione della posteriorità della procura determina l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa superare il vizio attraverso una lettura sostanzialistica dell'atto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non vi è statuizione sulle spese processuali; resta invece dovuto, ove ricorrano i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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