Cassazione Civile, Ordinanza n. 19560/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di una vendita avente ad oggetto 27 bancali in legno. La società ingiunta proponeva opposizione e, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la causa dovesse radicarsi davanti al Tribunale di Bergamo: da un lato in base ai fori generali e alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., dall'altro richiamando i criteri di cui all'art. 1182, commi 3 e 4, c.c. Il Tribunale di Cuneo respingeva l'eccezione ritenendola incompleta, poiché la parte aveva dedotto in modo generico l'insussistenza della competenza cuneese quanto al luogo di insorgenza dell'obbligazione e aveva indicato Bergamo come foro della sede o dell'esecuzione. Pur avendo rigettato l'eccezione di incompetenza, il Tribunale non rimetteva la causa in decisione e non invitava le parti a precisare le conclusioni, ma concedeva i termini istruttori ex art. 183 c.p.c. La società proponeva allora ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., con due motivi: violazione degli artt. 38, 10, 18, 19 e 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c. per avere il Tribunale ritenuto incompleta l'eccezione; violazione degli artt. 19 c.p.c. e 1182 c.c. per averne comunque affermato l'infondatezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale non fosse una decisione definitiva sulla competenza, perché il giudice aveva soltanto rigettato l'eccezione e disposto la prosecuzione del giudizio davanti a sé, senza previa rimessione della causa in decisione e senza invito alle parti a precisare le conclusioni. In tale situazione, secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte, il provvedimento non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il regolamento di competenza è esperibile solo contro una decisione idonea a definire in modo definitivo la questione di competenza; non contro un mero provvedimento di prosecuzione del giudizio.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
richiamato dalla ricorrente quale criterio di competenza territoriale generale.
richiamato per individuare il foro della sede della persona giuridica convenuta.
richiamato per il foro facoltativo relativo all'obbligazione dedotta in giudizio.
richiamato per stabilire il luogo di adempimento della prestazione pecuniaria e, quindi, il foro territorialmente competente.
la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e la fissazione dell'udienza istruttoria hanno mostrato che il giudice non aveva rimesso la causa in decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. è inammissibile quando il giudice di primo grado, nel respingere l'eccezione di incompetenza, non adotti una determinazione definitiva sulla competenza ma disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé.
- Dopo la riforma del 2009, la decisione sulla competenza deve essere preceduta, per essere autonomamente impugnabile, dalla rimessione della causa in decisione e dall'invito alle parti a precisare le conclusioni; in mancanza, il provvedimento resta privo di definitività sul punto.
- La mera affermazione della competenza del giudice adito, se inserita in un provvedimento che continua la trattazione della causa e apre la fase istruttoria, non è sufficiente a rendere proponibile il regolamento di competenza.
- L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata in modo completo e coerente con tutti i criteri di competenza invocati, ma nel caso deciso la Corte non è entrata nel merito di tale doglianza perché il ricorso era già inammissibile per difetto del presupposto impugnatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19380/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19383/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19384/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19385/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19386/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19387/2021 del 08/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →