Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16764/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia trae origine dall’esistenza di una servitù di passaggio gravante su un fondo, originariamente di larghezza limitata e poi ampliata convenzionalmente con atto notarile del 1980 fino a metri 2,75 per consentire anche il transito di mezzi meccanici. I proprietari del fondo dominante deducevano che, nel 1993, la titolare del fondo servente aveva ristretto l’accesso mediante opere materiali (muretto, cancello e cordoli), chiedendo il ripristino della servitù nella larghezza pattuita. Dopo un primo accoglimento in primo grado e una riforma in appello, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la sentenza d’appello, indicando di accertare se vi fosse stato un restringimento dell’ingresso e la sua incidenza sul percorso. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha nuovamente respinto la domanda, ritenendo provato che l’atto del 1980 avesse ampliato la servitù ma non imposto un ulteriore ampliamento dell’imbocco, e che le opere fossero state realizzate dopo in un contesto fattuale compatibile con l’originaria delimitazione. I ricorrenti hanno quindi dedotto: omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alle risultanze di un precedente giudizio possessorio; erronea valutazione delle dichiarazioni rese in quel procedimento, che avrebbero natura confessorio-probatoria; omessa considerazione della reale volontà delle parti nell’atto del 1980; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per pretesa errata valutazione complessiva delle prove e motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all’omessa pronuncia e alla pretesa efficacia vincolante delle dichiarazioni rese nel procedimento possessorio, osservando che la Corte territoriale aveva implicitamente disatteso tali argomenti valorizzando altre prove e che le sommarie informazioni assunte nei procedimenti possessori sono solo elementi indiziari liberamente valutabili, non prova testimoniale in senso tecnico. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla interpretazione dell’atto notarile del 1980 e sulla valutazione delle prove, perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio e una rivalutazione del merito, attività preclusa in cassazione. Ha quindi confermato la decisione del giudice di rinvio, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito, pur senza esaminare espressamente ogni argomento, sia logicamente incompatibile con la pretesa dedotta e ne comporti il rigetto implicito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, senza necessità di confutazione analitica di ogni deduzione delle parti.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il valore confessorio delle dichiarazioni rese nel precedente procedimento, ma la Corte nega che tali dichiarazioni abbiano valore di prova legale nel caso esaminato.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti insieme all’art. 2730 c.c. per sostenere la natura confessoria delle dichiarazioni, ma la Corte ribadisce la loro semplice valenza indiziaria nel contesto probatorio esaminato.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 229 e 116 c.p.c. quale base della censura sul valore delle dichiarazioni rese, ma la Corte non accoglie l’assunto difensivo.

  • art. 229 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla prova per interrogatorio formale e confessione, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo i casi di prova legale; non è consentito in cassazione chiedere una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 1362 c.c.

    Nel sindacato sull’interpretazione del contratto, il ricorrente deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo della violazione, non potendo limitarsi a proporre una lettura alternativa.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione del materiale istruttorio non può tradursi in una richiesta di nuova ponderazione delle prove, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta delle prove ritenute decisive e il giudizio di attendibilità dei testimoni spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e congrua.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo di violazione di legge non può essere usato per veicolare una rivalutazione dei fatti o delle risultanze probatorie.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La deduzione del vizio di nullità della sentenza non è ammissibile se mira in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria o l’interpretazione del contratto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è esclusa quando la motivazione adottata sia incompatibile con la domanda o il motivo di appello, implicandone il rigetto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato solo come norma procedurale relativa alla memoria depositata in prossimità dell’udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando la motivazione del giudice di merito, pur non trattando analiticamente ogni singola doglianza, sia logicamente incompatibile con la tesi della parte e ne comporti il rigetto implicito.
  • Le risultanze dei procedimenti possessori, comprese le sommarie informazioni raccolte nella fase sommaria, hanno valore indiziario liberamente apprezzabile e non integrano prova testimoniale in senso tecnico.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: l’apprezzamento delle prove, la scelta di quelle ritenute più attendibili e il giudizio di credibilità dei testimoni spettano al giudice di merito.
  • Chi censura in cassazione l’interpretazione di una clausola o di un atto contrattuale deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto la sentenza se ne sia discostata; non è sufficiente proporre una lettura alternativa.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata come veicolo per una rivalutazione del fatto, se il giudice di merito ha motivato in modo logico e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.