Cassazione Civile, Ordinanza n. 39371/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di dichiarare nullo un testamento congiunto redatto da due de cuius, con conseguente apertura della successione legittima e divisione dell'asse ereditario. Nel corso del giudizio di merito si discute anche della restituzione, da parte del coerede, di una somma ricevuta a mutuo dai de cuius, nonché della quantificazione degli interessi pattuiti per iscritto e della regolazione delle spese. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 244 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto generici i capitoli di prova testimoniale e per avere escluso che fosse stata proposta una specifica censura sul punto; 2) violazione di norme costituzionali, dell'art. 6 CEDU, degli artt. 91 e 345 c.p.c. e dell'art. 75 disp. att. c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese di lite, che il ricorrente assumeva immotivata; 3) violazione degli artt. 724 e 725 c.c. in tema di imputazione del debito del coerede alla propria quota, sostenendo che il debito avrebbe dovuto essere soddisfatto per imputazione con prelievo di beni corrispondenti da parte dei coeredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero formulate in modo apodittico o comunque non confrontate con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare: sulla prova testimoniale, la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sia sulla mancanza di una specifica censura in appello sia sulla genericità intrinseca dei capitoli di prova, e il ricorrente non aveva attaccato entrambe le ragioni; sulle spese, la motivazione della Corte territoriale era sufficiente perché basata sulla reciproca soccombenza e sull'esito complessivo della lite; sul terzo motivo, la doglianza era inammissibile perché non indicava quale statuizione della Corte d'appello sarebbe stata contraria agli artt. 724 e 725 c.c., mentre la stessa Corte di merito aveva riformato la decisione di primo grado in senso conforme a tali norme. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma come parametro di inammissibilità del ricorso, secondo la ricostruzione fornita da precedente giurisprudenza di legittimità.
La deduzione di violazione della norma sulle prove testimoniali è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con le autonome ragioni di rigetto della prova.
La regolazione delle spese deve avere riguardo all'esito della lite; la compensazione può essere sorretta dalla reciproca soccombenza.
La norma è richiamata nel quadro della censura sulle spese, ma la Corte reputa la doglianza priva di specificità e non decisiva.
Richiamata insieme alle altre norme processuali nella censura sulle spese, senza che la doglianza superi il vaglio di specificità.
La Corte osserva che la sentenza d'appello ha riformato il primo grado in senso conforme alla disciplina dell'imputazione dei debiti del coerede.
Come per l'art. 724 c.c., la sentenza impugnata non risulta contraria alla disciplina sull'imputazione dei debiti del coerede.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente nella censura sulle spese, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione autonoma rilevante.
artt. 3 e 24 Cost.
Richiamati dal ricorrente nella censura sulle spese, senza incidenza sul decisum per difetto di specificità e di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione sulle spese, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza d'appello sufficiente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta specificamente con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; se una sola ratio non viene validamente attaccata, la decisione resta sorretta.
- La doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale deve misurarsi sia con l'eventuale ratio processuale di inammissibilità o mancata specifica censura in appello, sia con la valutazione di genericità dei capitoli; l'omessa confutazione di una di esse rende la censura inefficace.
- La motivazione sulla regolazione delle spese è sufficiente quando richiama la reciproca soccombenza e l'esito complessivo della lite; non è necessario un autonomo e separato scrutinio di singole fasi se la statuizione finale le assorbe.
- La censura di violazione di legge deve indicare quale concreta statuizione del giudice di merito contrasti con la norma invocata; il mero richiamo astratto della disposizione non basta a superare il vaglio di ammissibilità.
- In materia successoria, la disciplina dell'imputazione dei debiti del coerede va coordinata con la concreta statuizione del giudice di merito; una doglianza che non individui il punto di divergenza rispetto alla norma è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39229/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39230/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39231/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39233/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39246/2021 del 10/12/2021
- ordinanza_civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39247/2021 del 10/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →