Cassazione Penale, Sentenza n. 24727/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) vizi di motivazione nella affermazione della responsabilità penale per non avere la Corte territoriale preso in considerazione la diffida del difensore della persona offesa che intimava la restituzione delle somme; 2) vizi di motivazione circa la determinazione della pena dopo aver dichiarato prescritti due episodi; 3) erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p. perché la Corte di appello avrebbe subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale che in parte riguardava un reato ormai prescritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha accolto il terzo. Ha ritenuto illegittimo che la Corte d'appello avesse subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale comprensiva di somme relative a un reato estinto per prescrizione (12/08/2013). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'episodio del 3/12/2014 perché il reato è estinto per prescrizione, e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della somma alla cui corresponsione subordinare il beneficio di cui all'art. 163 c.p. La condanna relativa all'episodio del 17/03/2016 è stata dichiarata irrevocabile; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Consente al giudice investito dell'impugnazione di decidere sulle questioni civili anche relativamente a reati poi estinti, ma tale potere si limita alle statuizioni di carattere civile e non autorizza a subordinare benefici di diritto penale sostanziale (come la sospensione condizionale della pena) a obblighi connessi a reati ormai prescritti.
Regola la sospensione condizionale della pena; il giudice non può subordinare la concessione del beneficio a obblighi riferibili a reati estinti per prescrizione, poiché da questi non possono derivare effetti incidenti sulla pena e sui benefici ad essa connessi.
art. 83 comma 4 d.l. n. 18/2020
Norma che ha disposto la sospensione dei termini della prescrizione per 64 giorni; la Corte l'ha tenuta in conto nel calcolo dei termini di prescrizione, contribuendo a determinare che il reato del 03/12/2014 è ormai estinto.
Regola l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in certe ipotesi: la Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato commesso il 17/03/2016, ai sensi di detta norma.
Massime di principio
- La Corte d'appello può decidere sulle pretese civili anche relativamente a reati divenuti prescritti durante il processo (art. 578 c.p.p.), ma questo potere è limitato alle statuizioni civili e non consente di incidere su istituti di diritto penale sostanziale collegati alla pena.
- Non è legittimo subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) al pagamento di somme che, in tutto o in parte, si riferiscono a reati ormai estinti per prescrizione; i benefici penali non possono essere condizionati da fatti estinti.
- Il giudice di legittimità non può riesaminare i fatti e le valutazioni di merito in sostituzione del giudice d'appello salvo errori di diritto o logica: i motivi che impongono una diversa ricostruzione probatoria spesso sono inammissibili.
- Quando vi sia prescrizione intervenuta per singoli episodi, il giudice deve ricalcolare pena e provvisionale tenendo conto solo dei reati non prescritti; se la Corte territoriale ha vincolato benefici penali a somme riferibili a reati prescritti, la decisione è cassabile e va riformata.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate anche le sospensioni straordinarie dei termini (es. disposizioni emergenziali come art. 83 d.l. n. 18/2020), che possono incidere sulla decorrenza e determinare l'estinzione di reati.
- In ricorsi per cassazione occorre formulare motivi specifici e attinenti a vizi di diritto o di motivazione logicamente censurabili; censure meramente alternative o richieste di riconsiderazione integrale delle prove sono inammissibili.
Testo integrale
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