Cassazione Civile, Ordinanza n. 19345/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente associativo)
La controversia
Una compagnia di pubblica assistenza aveva convenuto la Regione Toscana davanti al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un'ambulanza di proprietà dell'attrice in un sinistro avvenuto su una strada provinciale, quando il mezzo sarebbe entrato in collisione con un capriolo. La domanda era stata formulata come azione di responsabilità ex art. 2052 c.c. La Regione aveva eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, sostenendo che la controversia non rientrasse nell'art. 7, comma 2, c.p.c. relativo ai danni da circolazione di veicoli, ma nell'art. 7, comma 1, c.p.c., con conseguente superamento del limite di competenza per valore. Il Giudice di Pace aveva però respinto l'eccezione e fissato termini istruttori. La Regione ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo la violazione dell'art. 7, comma 1, c.p.c. e sostenendo anche, nelle memorie, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace. La controricorrente ha resistito eccependo l'inammissibilità del regolamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che, nei giudizi davanti al Giudice di Pace, l'art. 46 c.p.c. precluda l'utilizzo del regolamento di competenza, sia necessario sia facoltativo, e che la statuizione sulla competenza del giudice di pace non sia immediatamente impugnabile con tale mezzo. Ha osservato che, ove il provvedimento non sia meramente interlocutorio, esso è impugnabile con l'appello nei limiti dell'art. 339 c.p.c.; nel caso concreto, peraltro, il provvedimento impugnato era qualificato come meramente interlocutorio. La Corte ha anche escluso i profili di incostituzionalità prospettati, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla ratio acceleratoria dell'art. 46 c.p.c. e sull'adeguatezza del controllo tramite appello o impugnazione della sentenza conclusiva. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma invocata dall'attrice per fondare la domanda risarcitoria per danno da animale selvatico; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché decide sull'inammissibilità del regolamento
richiamato per il riparto della competenza per valore del Giudice di Pace e per la tesi della Regione sulla non riconducibilità della controversia ai danni da circolazione di veicoli
richiamato per il criterio di determinazione del valore della causa indicato dall'attrice
indicato tra le norme processuali sulla base delle quali è stato introdotto il giudizio davanti al Giudice di Pace
indicato tra le norme processuali sulla base delle quali è stato introdotto il giudizio davanti al Giudice di Pace
richiamato per l'assegnazione dei termini istruttori da parte del Giudice di Pace
richiamato con riferimento alla mancata deposizione di conclusioni scritte del Pubblico Ministero
richiamato in relazione alle memorie depositate dalle parti
ritenuto norma speciale che esclude l'applicabilità degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace e rende inammissibile il regolamento di competenza
menzionato come disposizione non applicabile nei giudizi davanti al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 46 c.p.c.
menzionato come disposizione non applicabile nei giudizi davanti al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 46 c.p.c.
indicato come rimedio esperibile avverso la statuizione sulla competenza del Giudice di Pace, quando non meramente interlocutoria e nei limiti previsti per le cause decise secondo diritto
art. 25 Cost.
richiamato per escludere la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 c.p.c., ritenuta infondata
art. 24 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 c.p.c., ritenuta infondata
art. 111 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 c.p.c., ritenuta infondata
richiamato per affermare che la competenza cristallizzata trova comunque fondamento in una regola astratta e predeterminata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo davanti al Giudice di Pace, il regolamento di competenza ex artt. 42 e 43 c.p.c. non è esperibile, perché l'art. 46 c.p.c. lo esclude espressamente; un eventuale ricorso proposto in tale forma è quindi inammissibile.
- La statuizione del Giudice di Pace sulla competenza non si impugna con regolamento di competenza, ma con l'appello nei limiti consentiti dall'art. 339 c.p.c., salvo che il provvedimento sia meramente interlocutorio.
- La ratio dell'art. 46 c.p.c. è quella di evitare che la Corte di cassazione sia coinvolta solo per dirimere questioni di competenza in un rito connotato da esigenze di speditezza ed economia processuale.
- La previsione di una disciplina differenziata sull'impugnazione delle decisioni del Giudice di Pace non viola di per sé i principi di eguaglianza, difesa e giudice naturale precostituito per legge, ove sia comunque assicurato un controllo giurisdizionale minimo tramite i rimedi ordinari.
- Quando il giudice adito emette una pronuncia sulla competenza nel processo davanti al Giudice di Pace, l'eventuale errore sulla competenza può essere fatto valere con l'impugnazione della sentenza conclusiva e non mediante regolamento di competenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19037/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19038/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19040/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19041/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19042/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19044/2026 del 11/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →