Cassazione Civile, Ordinanza n. 22174/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento e da un atto di irrogazione sanzioni emessi per il ritardato pagamento, di due giorni, di una rata di acconto dell'accisa sul gas naturale per uso combustione relativa al mese di dicembre 2011. L'Ufficio aveva richiesto, oltre all'imposta, l'indennità di mora e una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997. In appello la società aveva contestato, tra l'altro, la duplicazione sanzionatoria, sostenendo l'illegittimità della coesistenza tra indennità di mora ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995 e sanzione amministrativa. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello limitatamente a tale profilo, ritenendo applicabile la sola indennità di mora. In cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso principale con un motivo; la società ha proposto ricorso incidentale con un motivo. Prima della decisione, però, la società ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ex art. 1, commi 186 ss., L. n. 197/2022, con indicazione dell'importo da versare pari a zero, e copia del deposito ai sensi del comma 197, chiedendo l'effetto estintivo del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto del deposito della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e della relativa documentazione nei termini di legge. Richiamando l'art. 1, commi 186, 192, 197 e 198, L. n. 197/2022, ha ritenuto che la lite fosse definibile e che, in presenza del deposito effettuato ai sensi del comma 197, il processo dovesse essere dichiarato estinto. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico della parte che le aveva anticipate. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura dell'Agenzia né il ricorso incidentale della contribuente.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997
richiamato quale base della sanzione amministrativa pecuniaria per il ritardato pagamento dell'accisa
art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995
richiamato quale base dell'indennità di mora applicata al ritardato pagamento dell'accisa
art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
art. 1, comma 192, L. n. 197/2022
risultano definibili le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva
individua i requisiti temporali di definibilità della lite
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata ... in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
condiziona la sospensione del processo e il successivo effetto estintivo al deposito della domanda e della prova del versamento nei termini
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate
stabilisce l'estinzione del processo per effetto del deposito e la regolazione delle spese
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della legge di bilancio 2023, il deposito della domanda di definizione agevolata e della documentazione richiesta nei termini di cui al comma 197 determina l'estinzione del processo pendente, anche in cassazione.
- Quando interviene una valida definizione agevolata della lite, il giudice non esamina i motivi di ricorso principali o incidentali, poiché l'effetto estintivo assorbe il merito della controversia.
- La definibilità della controversia richiede il rispetto dei presupposti soggettivi, oggettivi e temporali previsti dalla disciplina agevolativa, in particolare la pendenza del giudizio alla data di entrata in vigore della legge e la tempestiva presentazione della domanda.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina speciale.
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