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Sentenza

Sentenza n. 2342/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 108/2025 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Como il 19.03.2025 (all'esito del procedimento iscritto al NRG 545/2024) non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale ha accertato e dichiarato: “il diritto di Nunzio Di Meo ad ottenere la carta docente per gli anni 2020/21, 2021/22 e 2022/23 per l'importo di euro 500,00 annui” e per l’effetto, ha condannato “la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.

Giustizia amministrativa202504853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 108/2025 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a ottenere la carta docente per tre annualità, per euro 500,00 annui, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente. Ha chiesto l'accredito di euro 1.500,00, oltre interessi legali, entro quindici giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né documentato l'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi i 120 giorni dalla notifica della sentenza prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa del ricorrente era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta, mentre l'Amministrazione non aveva contestato né dimostrato l'avvenuto adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, accreditando gli importi dovuti, pari a euro 1.500,00 salvo detrazione di eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'Amministrazione l'esecuzione, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di esecuzione nei confronti delle amministrazioni è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Il criterio dell'adeguatezza è stato utilizzato per determinare le spese legali in rapporto alla limitata attività difensiva concretamente svolta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • L'Amministrazione è inottemperante al giudicato quando non dimostra l'integrale esecuzione dell'obbligo accertato dalla sentenza, mentre il creditore produce idonea documentazione del titolo e dell'importo dovuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e, quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non ha diritto a un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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