Cassazione Civile, Ordinanza n. 17976/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente di una regione aveva agito per ottenere l’accertamento di un credito di euro 434.686,98, sostenendo di aver maturato, in relazione a diversi incarichi di RUP e di responsabile dei lavori, il compenso incentivante previsto dalla normativa sui lavori pubblici. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che sulla sua qualifica di RUP e responsabile dei lavori e sulla natura degli incarichi si fosse formato giudicato interno per mancata impugnazione di una statuizione del primo giudice; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 416, 436 e 437 c.p.c., lamentando la cattiva applicazione del principio di non contestazione e l’erronea distribuzione dell’onere probatorio; con il terzo ha dedotto nullità della sentenza per vizio di motivazione, assumendo che la Corte d’appello avesse recepito acriticamente le conclusioni del CTU, omesso di spiegare la ritenuta inidoneità della documentazione prodotta e non esaminato le critiche del CTP e la richiesta di acquisire informazioni presso la Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la carenza di specificità della censura e comunque ha escluso che gli elementi indicati integrassero capi autonomi della decisione idonei a formare giudicato interno, trattandosi al più di circostanze di fatto concorrenti con altre a fondare la pretesa. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la Corte territoriale aveva posto a base della decisione, in via preliminare, la genericità delle allegazioni del ricorrente, profilo rilevabile d’ufficio e logicamente antecedente al tema dell’onere della prova; inoltre, a fronte di deduzioni generiche, non poteva operare utilmente il principio di non contestazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che esso non superava la valutazione di genericità delle allegazioni e che le contestazioni alla CTU erano state riportate nel ricorso in modo non specifico. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il giudicato si forma solo su capi autonomi della decisione; non basta la mancata impugnazione di mere argomentazioni o di presupposti di fatto concorrenti alla decisione.
Il giudicato interno presuppone l’impugnazione o meno di capi autonomi della sentenza, non di meri passaggi motivazionali.
L’onere probatorio non viene spostato se la parte attrice formula allegazioni generiche e non individua compiutamente i fatti costitutivi del diritto.
Il principio di disponibilità e valutazione delle prove non consente di superare la genericità delle allegazioni della parte.
Nel rito del lavoro, la contestazione e le difese devono confrontarsi con allegazioni specifiche; in difetto, resta fermo l’onere di allegazione e prova dell’attore.
Le regole del giudizio di appello nel rito del lavoro non elidono il rilievo preliminare della genericità delle allegazioni.
L’istruzione in appello non può supplire a carenze originarie e generiche dell’allegazione della parte.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi e decisori della sentenza; non su singole affermazioni motivazionali o su meri presupposti di fatto che concorrono unitariamente alla decisione.
- In cassazione, il motivo che invoca il giudicato interno deve indicare in modo specifico il contenuto della statuizione asseritamente coperta da giudicato, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti costitutivi adeguatamente allegati in modo specifico; allegazioni generiche non spostano il baricentro dell’onere probatorio né impongono una contestazione puntuale alla controparte.
- La critica alla motivazione o alla consulenza tecnica non è idonea a superare una autonoma ratio decidendi fondata sulla genericità delle allegazioni di parte, quando tale genericità rende già infondata o inammissibile la pretesa.
- Nel giudizio civile, e in particolare nel rito del lavoro, l’attore deve allegare in modo completo e specifico i fatti costitutivi del diritto azionato; la prova e la non contestazione non possono supplire a una carenza originaria di allegazione.
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