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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34437/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un soggetto che chiedeva l’ammissione, con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., di un credito di euro 53.073,60 per retribuzioni asseritamente maturate in relazione a un rapporto di lavoro subordinato svolto per una società poi coinvolta nella procedura concorsuale. Il tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo provato il credito sulla base delle buste paga prodotte, escludendo la prescrizione in ragione della sospensione del termine durante il concordato preventivo, negando l’annullabilità del contratto per conflitto di interessi e respingendo anche la tesi della compensazione giudiziale con un controcredito risarcitorio della procedura. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; dal testo emerge in modo espresso il primo motivo, incentrato sulla dedotta violazione delle norme sulla prova e sul riparto dell’onere probatorio, assumendo che il giudice di merito avesse attribuito alle buste paga efficacia probatoria piena senza considerare la terzietà del curatore e senza valorizzare l’asserita mancanza di firma, timbro e data certa dei documenti; il secondo motivo ha contestato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto non prescritto il credito, sostenendo che la sospensione ex art. 168 l. fall. opera solo per le azioni esecutive e cautelari e non comporta una sospensione generalizzata della prescrizione per tutti i creditori del concordato. Il resistente ha eccepito la correttezza della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato e in parte inammissibile, osservando che le buste paga rilasciate al lavoratore e munite di firma, sigla o timbro del datore di lavoro possono essere utilizzate come prova del credito insinuato, salvo contestazione da parte della curatela con specifiche deduzioni e mezzi di prova; ha inoltre rilevato che le doglianze del fallimento tendevano a introdurre circostanze di fatto nuove e a ottenere una diversa ricostruzione del merito. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha affermato che l’art. 168, comma 2, l. fall. non introduce una sospensione generalizzata della prescrizione, ma solo una sospensione delle prescrizioni che sarebbero interrotte da azioni esecutive o cautelari già intraprese; in mancanza di atti interruttivi del creditore, la prescrizione continua a decorrere anche durante il concordato preventivo. Poiché il credito di lavoro era soggetto alla prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c. e non risultavano atti interruttivi, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Prato in diversa composizione per il riesame alla luce del principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    fondamento del privilegio richiesto per il credito da lavoro.

  • art. 2734 c.c.

    richiamato dal giudice di merito per attribuire alle buste paga valore di confessione stragiudiziale.

  • art. 2745 c.c.

    richiamato dal giudice di merito in tema di efficacia probatoria delle buste paga.

  • art. 168 l. fall.

    la sospensione della prescrizione opera solo con riferimento alle prescrizioni che sarebbero interrotte da azioni esecutive o cautelari; non vi è sospensione generalizzata dei crediti dei creditori concordatari.

  • art. 2475-ter c.c.

    citato per escludere l’annullabilità del contratto di lavoro per conflitto di interessi.

  • art. 1394 c.c.

    citato per escludere l’annullabilità del contratto per conflitto di interessi.

  • art. 1243, comma 2, c.c.

    richiamato in relazione alla compensazione giudiziale, negata per difetto di liquidità del controcredito.

  • art. 2497 c.c.

    citato in relazione al preteso credito risarcitorio della procedura per abuso di direzione e coordinamento.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell’onere della prova.

  • art. 2730 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di confessione.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di confessione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per asserito vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2941 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione, ma il principio accolto dalla Corte si fonda invece sulla mancata sospensione generalizzata ex art. 168 l. fall.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    il credito da lavoro è soggetto alla prescrizione breve prevista per i crediti periodici di lavoro.

  • art. 3 l. n. 4 del 1953

    la consegna delle buste paga al lavoratore è obbligatoria e tali documenti possono costituire prova del credito se muniti degli elementi indicati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il deposito della memoria in Cassazione.

Massime di principio

  • Nell’opposizione allo stato passivo, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro e munite di firma, sigla o timbro possono essere valorizzate come prova del credito da lavoro, salvo che la curatela le contesti in modo specifico e offra elementi contrari o deduzioni idonee a dimostrarne l’inesattezza.
  • La contestazione del curatore non può limitarsi ad affermazioni generiche: per superare la documentazione prodotta dal creditore occorrono contestazioni puntuali e, se del caso, istanze istruttorie mirate.
  • L’art. 168, comma 2, l. fall. non sospende in via generale la prescrizione di tutti i crediti dei soggetti ammessi al concordato preventivo; la sospensione riguarda solo le prescrizioni che sarebbero interrotte da azioni esecutive o cautelari già intraprese.
  • In mancanza di un atto interruttivo compiuto dal creditore durante il concordato preventivo, la prescrizione continua a decorrere secondo le regole ordinarie.
  • Un credito di lavoro resta soggetto alla prescrizione breve prevista dall’art. 2948 n. 4 c.c. anche se il debitore sia stato ammesso a concordato preventivo e poi dichiarato fallito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpagugnazioniPrescrizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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