Cassazione Civile, Ordinanza n. 23228/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra il 2006 e il 2011 per attività svolta presso l’aeroporto di Cagliari. In primo grado, su ricorso del lavoratore, era stata dichiarata la nullità del termine apposto al quarto contratto, decorrente dal 1° ottobre 2007, con accertamento di un rapporto subordinato a tempo indeterminato e condanna solidale delle società convenute al risarcimento ex art. 32 L. 183/2010. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, rigettando l’eccezione di mutuo consenso, reputando inammissibile il motivo relativo alla causale del termine per difetto di specifica censura, e negando rilievo ostativo al preteso trasferimento del rapporto ex art. 2112 c.c. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1372, 1418, 1419 e 2697 c.c. per omessa accoglienza dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso; (2) violazione delle medesime norme perché la Corte territoriale avrebbe esaminato solo la transazione tra lavoratore e Consorzio, trascurando l’accordo tra le società del consorzio e le altre imprese coinvolte, da cui sarebbe derivata una rinuncia più ampia; (3) e (4) violazione del d.lgs. 368/2001, art. 1, commi 1 e 2, e art. 10, comma 7, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., sostenendo di aver provato l’esigenza sostitutiva indicata nel contratto e il nesso causale tra tale esigenza e l’assunzione a termine, lamentando anche il mancato esame della prova testimoniale; (5) violazione dell’art. 2112 c.c. per l’asserita erronea applicazione della disciplina sul trasferimento d’azienda e sulla successione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare valutazioni di fatto e apprezzamenti di merito compiuti dalla Corte d’appello, conformi alla giurisprudenza di legittimità richiamata anche per relationem. In particolare, ha osservato che l’accertamento del mutuo consenso è giudizio di merito insindacabile in cassazione salvo vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; che l’interpretazione dell’accordo transattivo non può essere censurata solo perché la parte propone una diversa lettura plausibile; che la verifica dei presupposti giustificativi del termine e del nesso causale è accertamento di fatto del giudice di merito, non riesaminabile in presenza di doppia conforme; e che anche la doglianza sull’art. 2112 c.c. investe una valutazione fattuale sulla ricostruzione dei passaggi societari, estranea al sindacato di legittimità se logicamente motivata. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte rileva che la censura per violazione di legge non può essere usata per sollecitare un nuovo esame del merito; i motivi che in realtà contestano valutazioni fattuali restano fuori dal perimetro del sindacato di legittimità.
Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione, nella formulazione applicabile, è solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, desumibile dal testo della sentenza, non il riesame del materiale istruttorio.
Richiamato per l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso; la sua applicazione è stata ritenuta questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Richiamato insieme alle norme sulla validità/inefficacia del rapporto, ma le doglianze sono state trattate come contestazioni di merito non scrutinabili in cassazione.
Invocato dalle ricorrenti in relazione alla sorte delle clausole/accordi, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione autonoma utile a sovvertire l’accertamento di merito.
La censura sull’onere della prova è inammissibile quando, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, si mira a ottenere una diversa valutazione delle prove.
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368/2001
La verifica della sussistenza dell’esigenza che giustifica l’apposizione del termine è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito rivalutare la prova della causale.
art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001
Richiamato come norma di disciplina dei contratti a termine nel settore considerato; la Corte non ravvisa una violazione di diritto ma una contestazione sul fatto costitutivo della causale.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o disposte d’ufficio oltre i limiti consentiti, ipotesi non ravvisata nel caso concreto.
Non ricorre violazione quando il giudice valuta liberamente le prove soggette al suo prudente apprezzamento; la censura delle ricorrenti era in realtà una richiesta di rivalutazione del merito.
Invocato insieme alle norme sull’onere probatorio, ma senza evidenziare una reale violazione processuale idonea a superare l’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
L’applicazione della disciplina sul trasferimento d’azienda presuppone una verifica fattuale dei presupposti dell’operazione e della continuità del rapporto; tale verifica, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
La Corte richiama precedenti conformi e ne recepisce le motivazioni per relationem, a supporto della declaratoria di inammissibilità.
La presenza di una doppia conforme rafforza l’inammissibilità di censure che mirano a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato come base della condanna risarcitoria disposta nei gradi di merito in caso di conversione del termine illegittimo.
Massime di principio
- L’accertamento del mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro è un giudizio di fatto riservato al merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi rigorosamente circoscritto.
- L’interpretazione di un accordo transattivo o di una clausola contrattuale non è sindacabile in cassazione solo perché la parte propone un’interpretazione alternativa plausibile: è sufficiente che la lettura del giudice di merito sia coerente e ragionevole.
- Nei giudizi sui contratti a termine, la verifica della sussistenza della causale e del nesso tra esigenza organizzativa e assunzione costituisce accertamento di fatto del giudice di merito; una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche, come l’utilizzo di prove non dedotte, l’uso illegittimo di prove legali o l’inversione dell’onere della prova; non basta contestare la ponderazione delle risultanze istruttorie.
- L’applicazione dell’art. 2112 c.c. richiede una ricostruzione fattuale dei presupposti del trasferimento e della continuità del rapporto; se tale ricostruzione è logicamente motivata, essa resta insindacabile in sede di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di cassazione sulle questioni fattuali è ulteriormente ristretto e non può tradursi in un terzo grado di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23144/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23155/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23162/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23172/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23177/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23178/2023 del 31/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →