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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23228/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra il 2006 e il 2011 per attività svolta presso l’aeroporto di Cagliari. In primo grado, su ricorso del lavoratore, era stata dichiarata la nullità del termine apposto al quarto contratto, decorrente dal 1° ottobre 2007, con accertamento di un rapporto subordinato a tempo indeterminato e condanna solidale delle società convenute al risarcimento ex art. 32 L. 183/2010. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, rigettando l’eccezione di mutuo consenso, reputando inammissibile il motivo relativo alla causale del termine per difetto di specifica censura, e negando rilievo ostativo al preteso trasferimento del rapporto ex art. 2112 c.c. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1372, 1418, 1419 e 2697 c.c. per omessa accoglienza dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso; (2) violazione delle medesime norme perché la Corte territoriale avrebbe esaminato solo la transazione tra lavoratore e Consorzio, trascurando l’accordo tra le società del consorzio e le altre imprese coinvolte, da cui sarebbe derivata una rinuncia più ampia; (3) e (4) violazione del d.lgs. 368/2001, art. 1, commi 1 e 2, e art. 10, comma 7, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., sostenendo di aver provato l’esigenza sostitutiva indicata nel contratto e il nesso causale tra tale esigenza e l’assunzione a termine, lamentando anche il mancato esame della prova testimoniale; (5) violazione dell’art. 2112 c.c. per l’asserita erronea applicazione della disciplina sul trasferimento d’azienda e sulla successione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare valutazioni di fatto e apprezzamenti di merito compiuti dalla Corte d’appello, conformi alla giurisprudenza di legittimità richiamata anche per relationem. In particolare, ha osservato che l’accertamento del mutuo consenso è giudizio di merito insindacabile in cassazione salvo vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; che l’interpretazione dell’accordo transattivo non può essere censurata solo perché la parte propone una diversa lettura plausibile; che la verifica dei presupposti giustificativi del termine e del nesso causale è accertamento di fatto del giudice di merito, non riesaminabile in presenza di doppia conforme; e che anche la doglianza sull’art. 2112 c.c. investe una valutazione fattuale sulla ricostruzione dei passaggi societari, estranea al sindacato di legittimità se logicamente motivata. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La Corte rileva che la censura per violazione di legge non può essere usata per sollecitare un nuovo esame del merito; i motivi che in realtà contestano valutazioni fattuali restano fuori dal perimetro del sindacato di legittimità.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione, nella formulazione applicabile, è solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, desumibile dal testo della sentenza, non il riesame del materiale istruttorio.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso; la sua applicazione è stata ritenuta questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla validità/inefficacia del rapporto, ma le doglianze sono state trattate come contestazioni di merito non scrutinabili in cassazione.

  • art. 1419 c.c.

    Invocato dalle ricorrenti in relazione alla sorte delle clausole/accordi, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione autonoma utile a sovvertire l’accertamento di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova è inammissibile quando, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, si mira a ottenere una diversa valutazione delle prove.

  • art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368/2001

    La verifica della sussistenza dell’esigenza che giustifica l’apposizione del termine è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito rivalutare la prova della causale.

  • art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato come norma di disciplina dei contratti a termine nel settore considerato; la Corte non ravvisa una violazione di diritto ma una contestazione sul fatto costitutivo della causale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o disposte d’ufficio oltre i limiti consentiti, ipotesi non ravvisata nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    Non ricorre violazione quando il giudice valuta liberamente le prove soggette al suo prudente apprezzamento; la censura delle ricorrenti era in realtà una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 416 c.p.c.

    Invocato insieme alle norme sull’onere probatorio, ma senza evidenziare una reale violazione processuale idonea a superare l’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.

  • art. 2112 c.c.

    L’applicazione della disciplina sul trasferimento d’azienda presuppone una verifica fattuale dei presupposti dell’operazione e della continuità del rapporto; tale verifica, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi e ne recepisce le motivazioni per relationem, a supporto della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La presenza di una doppia conforme rafforza l’inammissibilità di censure che mirano a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 32 L. n. 183 del 2010

    Richiamato come base della condanna risarcitoria disposta nei gradi di merito in caso di conversione del termine illegittimo.

Massime di principio

  • L’accertamento del mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro è un giudizio di fatto riservato al merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi rigorosamente circoscritto.
  • L’interpretazione di un accordo transattivo o di una clausola contrattuale non è sindacabile in cassazione solo perché la parte propone un’interpretazione alternativa plausibile: è sufficiente che la lettura del giudice di merito sia coerente e ragionevole.
  • Nei giudizi sui contratti a termine, la verifica della sussistenza della causale e del nesso tra esigenza organizzativa e assunzione costituisce accertamento di fatto del giudice di merito; una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche, come l’utilizzo di prove non dedotte, l’uso illegittimo di prove legali o l’inversione dell’onere della prova; non basta contestare la ponderazione delle risultanze istruttorie.
  • L’applicazione dell’art. 2112 c.c. richiede una ricostruzione fattuale dei presupposti del trasferimento e della continuità del rapporto; se tale ricostruzione è logicamente motivata, essa resta insindacabile in sede di legittimità.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di cassazione sulle questioni fattuali è ulteriormente ristretto e non può tradursi in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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