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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16134/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due società avevano impugnato avvisi di rettifica dell'accertamento doganale relativi a importazioni di merci effettuate in più periodi, contestando l'inclusione nel valore in dogana delle royalties corrisposte per l'uso di marchi e modelli. I giudici di merito avevano accolto il ricorso in primo grado e poi la CTR, in sede di appello, aveva confermato l'esclusione delle royalties dal valore doganale, ritenendo che mancassero le condizioni previste dalla normativa unionale, in particolare un controllo del licenziante sulla produzione diverso dal mero controllo di qualità. L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e per omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il secondo per violazione e falsa applicazione delle norme doganali unionale in tema di valore in dogana, nonché dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che le clausole dei contratti di licenza e di fabbricazione integravano un controllo idoneo a rendere dovute le royalties quale componente del valore della merce importata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR non fosse affetta da motivazione meramente apparente né da omessa pronuncia, poiché conteneva un percorso argomentativo comprensibile e idoneo a sorreggere la decisione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato i principi unionali e di legittimità sul computo delle royalties nel valore in dogana, avendo ridotto il controllo del licenziante a un mero controllo di qualità e non avendo considerato che anche un controllo indiretto e di orientamento sull'intera filiera produttiva può integrare la condizione di vendita rilevante ai fini doganali. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare i contratti e verificare se sussistano i presupposti per includere le royalties nel valore doganale. Il dispositivo finale è parzialmente favorevole all'Agenzia ricorrente, con cassazione con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, sufficiente a consentire alla Corte la completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si configura solo quando il giudice si discosti dall'oggetto della domanda o dall'impostazione del thema decidendum.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Ricomprende la violazione di legge in senso proprio e la falsa applicazione di legge, cioè l'errore di sussunzione del fatto nella norma astratta.

  • art. 32 Regolamento (CEE) n. 2913/92

    Nel valore in dogana devono essere aggiunti, tra gli altri elementi, i corrispettivi e diritti di licenza che l'acquirente è tenuto a pagare come condizione della vendita, se non inclusi nel prezzo di transazione.

  • art. 157 Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Definisce i corrispettivi e diritti di licenza e ne subordina l'inclusione nel valore doganale al loro riferimento alle merci valutate e alla loro natura di condizione di vendita.

  • art. 159 Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Le royalties sul marchio rilevano nel valore in dogana, tra l'altro, quando le merci sono commercializzate con quel marchio e l'acquirente non è libero di approvvigionarsi da altri fornitori non legati al venditore.

  • art. 160 Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Il pagamento delle royalties costituisce condizione della vendita quando il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.

  • art. 143, par. 1, lett. e), Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Rileva ai fini della nozione di controllo tra soggetti nel contesto doganale, intesa in senso ampio come potere di costrizione o di orientamento anche di fatto.

  • art. 29 Regolamento (CEE) n. 2913/92

    Il valore in dogana è, di regola, il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione.

  • art. 70 Regolamento (UE) n. 952/2013

    Nel sistema vigente il valore in dogana coincide col prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprensivo di tutti i pagamenti effettuati come condizione della vendita.

  • art. 71 Regolamento (UE) n. 952/2013

    Tra gli elementi da includere nel valore di transazione vi sono i corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci valutate, se dovuti come condizione della vendita.

  • art. 136 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

    Le royalties sono considerate pagate come condizione della vendita anche quando il venditore o persona collegata le richiede, o quando il bene non può essere venduto o acquistato senza il loro pagamento.

  • art. 127 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

    La nozione di controllo è formulata in termini ampi, riferita alla capacità di una parte di imporre orientamenti all'altra, senza richiedere necessariamente un controllo totale.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Sono richiamati come canoni ermeneutici contrattuali da utilizzare per ricostruire il contenuto delle clausole di licenza e verificare il potere di controllo del licenziante.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di falsa applicazione di legge consente di censurare l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta, restando insindacabile la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione è meramente apparente solo quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che la motivazione sia ritenuta insufficiente o non convincente rispetto alle prove.
  • In materia doganale, le royalties vanno incluse nel valore in dogana quando, oltre a non essere già comprese nel prezzo, si riferiscano alle merci importate e costituiscano una condizione della vendita.
  • La condizione di vendita può risultare anche implicitamente dal complesso delle clausole contrattuali e non richiede necessariamente una previsione espressa; è sufficiente che il pagamento delle royalties sia economicamente e giuridicamente necessario per la commercializzazione delle merci.
  • Il controllo rilevante ai fini doganali non coincide con il solo controllo di qualità, ma può consistere anche in un potere di orientamento, diretto o indiretto, sull'attività produttiva o sulla filiera, idoneo a mostrare che il pagamento delle royalties è parte integrante della vendita.
  • La verifica sulla debenza delle royalties nel valore in dogana richiede un esame complessivo degli indici contrattuali e fattuali, non la selezione atomistica di singole clausole isolate dal contesto dell'operazione commerciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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