Cassazione Civile, Sentenza n. 6956/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Regione impugnava la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'estinzione per prescrizione della pretesa tributaria (IRBA relativa all'annualità 2006) risultante da avviso notificato il 12.03.2014. Con un unico motivo la Regione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 26.10.1995 n.504 e dell'art. 3 della legge regionale Campania n.28/2003, sostenendo che il termine quinquennale di prescrizione, in caso di comportamenti omissivi, dovesse decorrere non dalla data in cui la contribuente avrebbe omesso la dichiarazione alla Regione (anno 2007) ma dalla data in cui l'Agenzia delle Dogane mise a disposizione il prospetto di chiusura del registro carico/scarico (24.04.2013), e che i giudici territoriali avrebbero confuso gli adempimenti verso l'Agenzia delle Dogane con quelli dovuti alla Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della Regione Campania. Ha analizzato la normativa nazionale e l'evoluzione della giurisprudenza europea (in particolare l'ordinanza della Corte di Giustizia, causa C-255/20 del 9 novembre 2021) che ha dichiarato che un'imposta regionale sulla benzina priva di "finalità specifica" è incompatibile con la direttiva 2008/118. La Corte ha inoltre richiamato la disposizione di legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 628) che ha abrogato l'IRBA ma ha salvato gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte, e ha valutato l'applicabilità retroattiva dell'interpretazione della Corte di Giustizia. Alla luce di quanto sopra il ricorso è stato rigettato, con conferma degli effetti favorevoli al contribuente (estinzione per prescrizione).
Norme richiamate
D.Lgs. 26.10.1995 n.504, art. 15
l'art. 15 individua il termine prescrizionale quinquennale del credito, individuando la decorrenza, in caso di comportamenti omissivi, dalla scoperta del fatto illecito
La Corte ha ricordato che, per omissioni, il termine quinquennale decorre dalla scoperta del fatto illecito; la controversia verteva sull'individuazione della data di scoperta rilevante (omissione della dichiarazione alla Regione vs. messa a disposizione dei dati dall'Agenzia delle Dogane).
Legge regionale Campania 24.12.2003 n.28, art. 3, comma 6
All'accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale ... presentata alla regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono
La norma attribuisce alla Regione la competenza all'accertamento basato sulla dichiarazione annuale presentata alla stessa, configurando un obbligo dichiarativo specifico verso l'ente regionale distinto dagli adempimenti verso l'Agenzia delle Dogane.
D.Lgs. 28.12.1995 n.559 (richiamato)
Richiamato dalla normativa regionale (art. 3 comma 13) per quanto riguarda la riscossione coattiva e l'applicabilità di disposizioni in materia di accise; la questione era se la messa a disposizione dei dati da parte dell'Agenzia rappresenti l'inizio dell'attività accertativa regionale.
Direttiva 2008/118/CE e Direttiva 92/12/CEE (art. 1, par. 2 / art. 3)
i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulteriori purché il relativo gettito sia vincolato ab origine ad una finalità specifica
La Corte di Giustizia ha stabilito che imposte su prodotti soggetti ad accisa possono esistere solo se perseguono una finalità specifica; un'imposta regionale sulla benzina il cui gettito va genericamente al bilancio non soddisfa tale requisito.
Corte di Giustizia, causa C-255/20 (9 novembre 2021)
l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 ... osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una 'finalità specifica'
La pronuncia afferma incompatibilità dell'IRBA con il diritto UE per mancanza di finalità specifica, e la Corte di cassazione ne ha richiamato l'efficacia interpretativa e retroattiva.
D.Lgs. 29.03.2010 n.48 (recepimento direttiva 2008/118)
Atto di recepimento della direttiva 2008/118 nel diritto interno, utile nel quadro dell'analisi di conformità tra normativa nazionale e diritto UE.
Legge 30.12.2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021), art. 1, comma 628
pur avendo abrogato tutte le norme afferenti all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, ... ha fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte
Il legislatore ha abrogato l'IRBA ma ha espressamente salvaguardato le obbligazioni già sorte, tentando di preservare la debenza per rapporti pregressi; la Corte ha considerato tale intervento nello scrutinio dei rapporti tra diritto nazionale e diritto UE.
Costituzione italiana, art. 11 e art. 117 (richiamati in motivazione)
Richiamati per il principio di primato del diritto UE e per il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare norme interne contrastanti con il diritto dell'Unione.
Massime di principio
- In caso di comportamenti omissivi il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 15 d.lgs. n.504/1995 decorre dalla scoperta del fatto illecito: va quindi individuata con precisione la data in cui l'amministrazione poteva effettivamente scoprire l'omissione.
- Gli obblighi dichiarativi verso diversi enti (es. Agenzia delle Dogane per accise vs Regione per tributo regionale) sono autonomi: l'adempimento all'uno non si sovrappone automaticamente all'adempimento all'altro ai fini della decorrenza della prescrizione.
- Le pronunce della Corte di Giustizia UE che interpretano il diritto comunitario hanno efficacia retroattiva e devono essere applicate dai giudici nazionali anche ai rapporti anteriori alla sentenza, salvo il limite dei rapporti già esauriti (prescritti o decaduti).
- Se una normativa nazionale che istituisce un tributo su prodotti soggetti ad accisa non dimostra una "finalità specifica" secondo i criteri CJEU, tale norma deve essere disapplicata per conflitto con la direttiva 2008/118; tuttavia il legislatore nazionale può tentare di salvare obbligazioni pregresse, circostanza che richiede un bilanciamento tra primato del diritto UE e scelta legislativa.
- Nelle controversie tributarie che coinvolgono norme nazionali potenzialmente incompatibili con il diritto UE il giudice deve verificare: (a) la data di insorgenza dell'obbligazione, (b) se il rapporto sia esaurito o prescritto, (c) l'eventuale intervento legislativo che ha salvaguardato posizioni pregresse, e (d) l'applicabilità della giurisprudenza comunitaria al caso concreto.
- La disponibilità di dati esterni (es. prospetti di chiusura registri da parte dell'Agenzia delle Dogane) può essere rilevante per determinare il momento in cui l'ente accertatore poteva legittimamente scoprire l'omissione e, dunque, l'inizio del dies a quo della prescrizione.
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