Cassazione Civile, Ordinanza n. 27746/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio contestava alla società la deducibilità, ai fini del reddito d'impresa, della perdita di euro 3.000.000 derivante dall'escussione di una fideiussione prestata a garanzia del debito di altra società, ritenendo l'operazione estranea all'attività imprenditoriale e carente del requisito dell'inerenza. La contribuente impugnava l'avviso di accertamento; la CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR riformava la decisione ritenendo non provata la riconducibilità della garanzia a una concreta strategia commerciale e valorizzando l'assenza di documentazione idonea. In Cassazione, con unico motivo, la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la fideiussione rientrasse in un accordo commerciale finalizzato all'acquisizione di un importante cliente e che il requisito dell'inerenza dovesse essere interpretato in senso ampio; censurava inoltre la mancata valorizzazione della lettera di intenti e degli altri documenti prodotti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente formulata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio e una diversa valutazione dei fatti, mentre la CTR aveva già escluso in concreto l'inerenza dell'operazione per mancanza di prova dell'accordo commerciale e per l'estraneità della garanzia alla gestione aziendale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986
La deducibilità del costo è subordinata al requisito dell'inerenza; la Corte conferma che la verifica dell'inerenza, quando contestata in concreto dall'Amministrazione e dal giudice di merito, non può essere surrettiziamente trasformata in un riesame di fatto in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo formulato come violazione di legge è inammissibile quando, in sostanza, mira a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deducibilità di una perdita o di un costo nell'ambito del reddito d'impresa richiede la concreta sussistenza del requisito dell'inerenza, che deve essere provato dal contribuente quando l'Amministrazione contesti la riferibilità dell'operazione all'attività aziendale.
- La mera prospettazione di una finalità commerciale o strategica non basta se non è supportata da documentazione idonea a dimostrare l'esistenza e la concretezza dell'operazione sottostante.
- In sede di legittimità, la censura formalmente rubricata come violazione di legge è inammissibile se tende in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e un diverso accertamento dei fatti già compiuto dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha motivato nel senso della estraneità dell'operazione alla gestione aziendale e della carenza di prova dell'accordo commerciale, la Cassazione non può sostituirsi a quel giudizio con una diversa lettura del materiale istruttorio.
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