Ordinanza n. 3259/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 15/3/2021 n. 1693
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del TAR Campania n. 1693/2021, nonostante la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Campania del 15 marzo 2021, nella parte in cui aveva liquidato in suo favore la somma di 200 euro, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite. Il giudizio si riferisce alla mancata esecuzione del pagamento. Il TAR ha rilevato che, nella precedente sentenza, era stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione resistente. Pertanto, le doglianze relative all’omissione o all’inesatta esecuzione non sono imputabili all’amministrazione, ma devono essere proposte, nell’ambito del medesimo giudizio di ottemperanza, mediante reclamo contro l’operato o l’inerzia del commissario. In applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, il ricorso è stato interpretato come reclamo ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Il Collegio ha tuttavia rilevato l’applicabilità dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi a crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, dopo il decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione e per i successivi due anni.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi sui profili processuali, di merito e sulle spese. Ha ritenuto che il riferimento normativo ai giudizi di ottemperanza comprenda anche le relative fasi incidentali, inclusi i reclami concernenti l’omessa, incompleta o inesatta esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta. La sospensione automatica opera dal decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della legge n. 207/2024, avvenuta il 1° gennaio 2025, fino alla scadenza del biennio previsto dalla norma. Il ricorso è stato quindi sospeso ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001.
Norme richiamate
l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza
L’azione di ottemperanza per mancata esecuzione del giudicato riguarda, in via ordinaria, comportamenti omissivi o commissivi imputabili all’amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell’ottemperanza.
nomina ... di un commissario ad acta
La nomina del commissario ad acta sostituisce l’amministrazione nell’attività di esecuzione del giudicato.
le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni
Le contestazioni sull’attività o sull’inerzia del commissario ad acta costituiscono una fase interna al giudizio di ottemperanza e devono essere proposte mediante reclamo al giudice dell’ottemperanza.
particolare azione avverso gli atti
Gli atti del commissario ad acta sono sottoposti a controllo giurisdizionale mediante reclamo delle parti e, per i terzi estranei al giudicato, mediante rito ordinario.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
ha innovato l’art. 5-sexies l. n. 89/2001
La disposizione ha introdotto il comma 12-bis dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni ... i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La norma introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, estesa anche alle fasi incidentali concernenti l’omessa, incompleta o inesatta esecuzione.
sospensione del presente giudizio
Costituisce, unitamente all’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa della sospensione disposta dal TAR.
Massime di principio
- Quando il giudicato deve essere eseguito da un commissario ad acta nominato in sostituzione dell’amministrazione, le contestazioni relative all’inerzia o all’inesatta esecuzione non possono essere rivolte all’amministrazione, ma devono essere proposte davanti al giudice dell’ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna del medesimo giudizio.
- In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente qualificato come azione di ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come reclamo contro l’operato o l’omissione del commissario ad acta, quando dal contenuto dell’atto emerga tale finalità.
- La previsione legislativa che dispone la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi a determinati crediti comprende anche le fasi incidentali del giudizio, incluse quelle aventi a oggetto la mancata, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta.
- La sospensione automatica prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, opera dopo il decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione e si estende ai giudizi di ottemperanza già pendenti per i successivi due anni.
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