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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38723/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato per avere, in data 18 marzo 2019, reso dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere indebitamente il Reddito di Cittadinanza, attestando dati falsi su reddito di riferimento, patrimonio mobiliare e composizione del nucleo familiare. La Corte d'appello aveva confermato la condanna ritenendo che la fattispecie penale fosse ancora applicabile ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, nonostante l'abrogazione differita dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione dell'art. 2 c.p., sostenendo che la deroga alla retroattività della lex mitior non fosse legittima perché la "ragionevole giustificazione" doveva esistere già al momento di entrata in vigore della legge abrogatrice (l. n. 197/2022); secondo il ricorrente, l'intervento successivo del d.l. n. 48/2023 non poteva sanare un vizio originario e, in mancanza di valida giustificazione del differimento, l'abrogazione avrebbe dovuto produrre immediata abolitio criminis con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato l'art. 7 del d.l. n. 4/2019 ai fatti commessi nel periodo di vigenza del Reddito di Cittadinanza, evidenziando che l'art. 1, comma 318, l. n. 197/2022 aveva disposto un'abrogazione differita al 1° gennaio 2024 e che, in ogni caso, l'art. 13, comma 3, d.l. n. 48/2023 aveva espressamente previsto la perdurante applicazione della disciplina sanzionatoria per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. La Corte ha richiamato i precedenti di legittimità già consolidati, affermando che si tratta di una scelta legislativa transitoria, ragionevolmente giustificata e non in contrasto con l'art. 2 c.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Fattispecie penale che sanzionava le dichiarazioni o omissioni finalizzate a ottenere indebitamente il Reddito di Cittadinanza; la sua abrogazione è stata differita al 1° gennaio 2024 e, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi in forza della disciplina transitoria successiva.

  • art. 1, comma 318, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    abrogazione ... con decorrenza dalla data dell'1/1/2024

    Ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019, ma con efficacia differita, sicché la norma incriminatrice è rimasta vigente fino al 31 dicembre 2023.

  • art. 13, comma 3, d.l. 4 maggio 2023, n. 48

    continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 ... per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023

    Norma transitoria che salda il quadro normativo e esclude effetti retroattivi favorevoli dell'abrogazione differita per i fatti commessi nel periodo di vigenza del Reddito di Cittadinanza.

  • art. 2 c.p.

    retroattività della lex mitior

    La Corte ne afferma la derogabilità in presenza di una disposizione transitoria sorretta da ragionevole giustificazione legislativa, quale quella introdotta per disciplinare il passaggio dal Reddito di Cittadinanza alle nuove misure di sostegno.

  • art. 616 c.p.p.

    con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso

    In caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata è condannata al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando una norma penale viene abrogata con efficacia differita e il legislatore, in una successiva disposizione transitoria, stabilisce espressamente che ai fatti commessi entro un certo termine continuano ad applicarsi le previgenti sanzioni, non si produce una immediata abolitio criminis per i fatti compresi nel periodo transitorio.
  • La deroga al principio di retroattività della lex mitior è legittima se inserita in una disciplina transitoria sorretta da una ragionevole giustificazione, specie quando serve a garantire continuità di tutela penale in un passaggio ordinamentale verso nuove misure sostitutive.
  • La successiva disposizione transitoria non è un intervento sanante di un vizio originario, ma la regola che completa il quadro normativo e disciplina gli effetti della successione di leggi nel tempo.
  • In presenza di un orientamento di legittimità già consolidato sulla questione di diritto, il motivo di ricorso che si limita a riproporre la tesi già disattesa dal giudice di merito può essere qualificato come manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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