Cassazione Penale, Sentenza n. 38782/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che aveva rigettato il riesame avverso la convalida dell'arresto e la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Siena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, per il rinvenimento e la detenzione, a fini di spaccio, di circa 97,00 grammi lordi di eroina. I motivi principali addotti erano: 1) da Talbi Nizar: violazione del diritto di difesa e della CEDU per mancata traduzione/interprete durante l'interrogatorio in sede di convalida (rilevata scarsa conoscenza dell'italiano); 2) entrambi: contestazione della qualificazione come delitto rilevando che si tratterebbe dell'"ipotesi lieve" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (quantitativo ritenuto modesto e attività rudimentale), nonché deduzione di estraneità di Nizar e giustificazione della somma in suo possesso come reddito da lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sulle censure relative all'assenza di interprete, è stato osservato che la questione attiene all'interrogatorio in sede di convalida e che l'eventuale nullità doveva essere dedotta impugnando l'ordinanza di convalida; non essendosi proceduto, la presunta nullità si è ritenuta sanata. Inoltre il giudice di merito aveva rilevato che Nizar aveva risposto all'interrogatorio dimostrando di comprendere l'addebito e non aveva richiesto interprete. Quanto all'eccezione di "ipotesi lieve", la Corte ha rilevato l'inammissibilità della censura in sede cautelare, posto che la decisione cautelare si fonda su indizi e non su prove definitive, e che la quantificazione analitica della sostanza e l'accertamento tossicologico sono riservati a fase successiva; il Tribunale del riesame ha inoltre sottolineato indizi rilevanti a carico di Nizar (guida del veicolo, materiale per confezionamento nell'abitazione). Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, comma 1 e comma 5)
art. 73, comma 1; art. 73, comma 5
Art. 73, comma 1 incrimina la detenzione ai fini di spaccio; il comma 5 prevede l'ipotesi lieve. La Corte segnala che la qualificazione in "ipotesi lieve" richiede quantificazione e accertamenti e non è decisa in sede cautelare basata su indizi.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamata in relazione al diritto di difesa e all'assistenza di un interprete; la Corte osserva che il diritto deve essere esercitato nei modi e nei tempi processuali e che l'assenza di impugnazione dell'atto che avrebbe potuto far valere la violazione comporta sanatoria.
Codice di procedura penale (art. 143)
Riferito alla tutela delle garanzie dell'indagato, richiamato dalla censura sul diritto a un interprete; la Corte nega rilievo in sede di riesame ove non impugnata la convalida.
Richiamato in relazione alle norme procedurali e sulle garanzie linguistiche; la Corte non ritiene che la mancata invocazione tempestiva abbia impedito la sanatoria.
Ordinanza Sez.1, n. 430 del 18/10/2022 (Abdel Aziz)
Sez. 1, n. 430 del 18/10/2022 - dep. 10/01/2023 - Rv. 283861
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la nullità dell'interrogatorio in sede di convalida, se non impugnata, è sanata e non può essere sollevata nel riesame della misura cautelare.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 94, comma 1-ter)
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti consequenziali alla decisione, nella parte finale della sentenza.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Corte cost., 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La mancata traduzione/interprete durante l'interrogatorio in sede di convalida deve essere eccepita tempestivamente e con l'impugnazione dell'ordinanza di convalida; se non impugnata, la presunta nullità può considerarsi sanata e non può essere sollevata in sede di riesame della misura cautelare.
- In sede cautelare (riesame o convalida) i giudici valutano indizi e non prove definitive: questioni inerenti alla qualificazione definitiva del reato, come l'applicabilità dell'"ipotesi lieve" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, richiedono accertamenti probatori e quantificazioni tecniche (esami tossicologici) che vanno svolti nelle fasi successive e non sono solitamente risolvibili nel rito cautelare.
- La presenza di indizi quali il rinvenimento dello stupefacente addosso, il danaro contante, materiali per il confezionamento e il ruolo (es. guida del veicolo) possono legittimare la custodia cautelare se collegati tra loro in una valutazione di probabilità di colpevolezza.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare è opportuno: impugnare tempestivamente gli atti decisivi (es. ordinanza di convalida), acquisire e presentare documenti o accertamenti tecnici (es. analisi del quantitativo di stupefacente, attestazioni sulla provenienza del denaro) e sollevare in modo circostanziato eventuali profili di violazione delle garanzie procedurali.
- Se una eccezione procedurale non è tempestivamente proposta o impugnata, si corre il rischio non solo di vederla dichiarata inammissibile, ma anche di essere condannati alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende) se la Corte riscontra colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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