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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38782/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che aveva rigettato il riesame avverso la convalida dell'arresto e la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Siena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, per il rinvenimento e la detenzione, a fini di spaccio, di circa 97,00 grammi lordi di eroina. I motivi principali addotti erano: 1) da Talbi Nizar: violazione del diritto di difesa e della CEDU per mancata traduzione/interprete durante l'interrogatorio in sede di convalida (rilevata scarsa conoscenza dell'italiano); 2) entrambi: contestazione della qualificazione come delitto rilevando che si tratterebbe dell'"ipotesi lieve" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (quantitativo ritenuto modesto e attività rudimentale), nonché deduzione di estraneità di Nizar e giustificazione della somma in suo possesso come reddito da lavoro.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sulle censure relative all'assenza di interprete, è stato osservato che la questione attiene all'interrogatorio in sede di convalida e che l'eventuale nullità doveva essere dedotta impugnando l'ordinanza di convalida; non essendosi proceduto, la presunta nullità si è ritenuta sanata. Inoltre il giudice di merito aveva rilevato che Nizar aveva risposto all'interrogatorio dimostrando di comprendere l'addebito e non aveva richiesto interprete. Quanto all'eccezione di "ipotesi lieve", la Corte ha rilevato l'inammissibilità della censura in sede cautelare, posto che la decisione cautelare si fonda su indizi e non su prove definitive, e che la quantificazione analitica della sostanza e l'accertamento tossicologico sono riservati a fase successiva; il Tribunale del riesame ha inoltre sottolineato indizi rilevanti a carico di Nizar (guida del veicolo, materiale per confezionamento nell'abitazione). Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, comma 1 e comma 5)

    art. 73, comma 1; art. 73, comma 5

    Art. 73, comma 1 incrimina la detenzione ai fini di spaccio; il comma 5 prevede l'ipotesi lieve. La Corte segnala che la qualificazione in "ipotesi lieve" richiede quantificazione e accertamenti e non è decisa in sede cautelare basata su indizi.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamata in relazione al diritto di difesa e all'assistenza di un interprete; la Corte osserva che il diritto deve essere esercitato nei modi e nei tempi processuali e che l'assenza di impugnazione dell'atto che avrebbe potuto far valere la violazione comporta sanatoria.

  • Codice di procedura penale (art. 143)

    Riferito alla tutela delle garanzie dell'indagato, richiamato dalla censura sul diritto a un interprete; la Corte nega rilievo in sede di riesame ove non impugnata la convalida.

  • Decreto legislativo 32/2014

    Richiamato in relazione alle norme procedurali e sulle garanzie linguistiche; la Corte non ritiene che la mancata invocazione tempestiva abbia impedito la sanatoria.

  • Ordinanza Sez.1, n. 430 del 18/10/2022 (Abdel Aziz)

    Sez. 1, n. 430 del 18/10/2022 - dep. 10/01/2023 - Rv. 283861

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la nullità dell'interrogatorio in sede di convalida, se non impugnata, è sanata e non può essere sollevata nel riesame della misura cautelare.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 94, comma 1-ter)

    art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti consequenziali alla decisione, nella parte finale della sentenza.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Corte cost., 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilità di condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La mancata traduzione/interprete durante l'interrogatorio in sede di convalida deve essere eccepita tempestivamente e con l'impugnazione dell'ordinanza di convalida; se non impugnata, la presunta nullità può considerarsi sanata e non può essere sollevata in sede di riesame della misura cautelare.
  • In sede cautelare (riesame o convalida) i giudici valutano indizi e non prove definitive: questioni inerenti alla qualificazione definitiva del reato, come l'applicabilità dell'"ipotesi lieve" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, richiedono accertamenti probatori e quantificazioni tecniche (esami tossicologici) che vanno svolti nelle fasi successive e non sono solitamente risolvibili nel rito cautelare.
  • La presenza di indizi quali il rinvenimento dello stupefacente addosso, il danaro contante, materiali per il confezionamento e il ruolo (es. guida del veicolo) possono legittimare la custodia cautelare se collegati tra loro in una valutazione di probabilità di colpevolezza.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare è opportuno: impugnare tempestivamente gli atti decisivi (es. ordinanza di convalida), acquisire e presentare documenti o accertamenti tecnici (es. analisi del quantitativo di stupefacente, attestazioni sulla provenienza del denaro) e sollevare in modo circostanziato eventuali profili di violazione delle garanzie procedurali.
  • Se una eccezione procedurale non è tempestivamente proposta o impugnata, si corre il rischio non solo di vederla dichiarata inammissibile, ma anche di essere condannati alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende) se la Corte riscontra colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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