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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16271/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia recuperava ai fini IVA, IRES e IRAP canoni di leasing contabilizzati e dedotti dalla Main per l'anno 2011 e, contestualmente, perdite su crediti ritenute indeducibili, sulla base di un processo verbale della G.d.F. che indicava la cessione antecedente dei beni oggetto di leasing. La CTP di Potenza aveva annullato l'avviso in relazione ai canoni di leasing ritenendoli inerenti; la CTR della Basilicata, confermando l'annullamento, si è espressa solo sulla deducibilità dei canoni di leasing senza pronunciarsi sulle perdite su crediti. In cassazione l'Agenzia ha dedotto (1) violazione di legge per omessa pronuncia della CTR sul punto relativo alle perdite su crediti (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. richiamando altresì norme del procedimento tributario) e (2) omissione di esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) con riferimento agli elementi del PVC della G.d.F. che documentavano la mancata disponibilità dei beni già in anni anteriori. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa pronuncia) e inammissibile il secondo per applicazione della disciplina della "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c.) e per mancata indicazione delle diverse ragioni di fatto che avrebbero giustificato la censura.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato dovuta all'omessa pronuncia della CTR sulla ripresa a tassazione delle perdite su crediti, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (omesso esame di fatto decisivo) per effetto della regola della "doppia conforme" e per la mancata indicazione delle divergenze di fatto tra le decisioni di primo e secondo grado. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4 e n. 5

    Il n. 4 (violazione di norme processuali e omessa pronuncia) è stato ritenuto sussistente: la CTR non ha deciso su una questione devoluta (perdite su crediti). Il n. 5 (omesso esame di fatto decisivo) è stato invece dichiarato inammissibile in presenza della "doppia conforme" prevista dall'art. 348-ter, poiché il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto dei due gradi fossero diverse.

  • art. 112 c.p.c.

    Rilevata dalla ricorrente fra le norme la cui violazione si lamentava a causa dell'omessa decisione su questioni rilevanti: la Corte ha considerato l'omessa pronuncia come violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, principio riconducibile all'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni dedotte.

  • art. 18, 21, 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992

    Norme del procedimento tributario richiamate dalla ricorrente in rapporto all'omessa pronuncia e alla regolarità del procedimento: la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia sui profili relativi alle perdite su crediti costituisse vizio rilevante sotto il profilo processuale sostanziale e di devoluzione della materia.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicata per la regola della "doppia conforme": quando prima e secondo grado decidono nello stesso senso (conforme), il motivo di cassazione fondato sul n. 5 dell'art. 360 (omesso esame di fatto decisivo) è in genere inammissibile, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto addotte dalle due decisioni siano diverse; nel caso concreto il ricorrente non ha soddisfatto tale onere.

  • art. 54, comma 2 del d.l. n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012) e richiamo alle modifiche normative successive

    Richiamato per confermare l'applicabilità della disciplina della "doppia conforme" ai giudizi d'appello tributari instaurati con ricorso depositato dopo l'11/9/2012. La Corte ha precisato che le successive modifiche legislative (legge delega n. 206/2021 e d.lgs. n. 149/2022) non incidono sul caso, dato che l'appello era stato introdotto nel 2018.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello omette di decidere su una questione che era stata devoluta alla sua cognizione (es. specifica ripresa a tassazione), la cassazione può accogliere il ricorso per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e disporre il rinvio per nuovo esame.
  • La deducibilità di poste distinte (es. canoni di leasing vs perdite su crediti) richiede motivazioni autonome: la decisione su una non copre automaticamente l'altra.
  • In ipotesi di "doppia conforme" (prima e secondo grado concordi), il ricorrente che invoca in cassazione l'art. 360, n. 5 deve dimostrare che le ragioni di fatto su cui si fondano le due decisioni sono diverse; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Quando si impugna in cassazione è essenziale formulare chiaramente e distintamente le censure e indicare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la diversa valutazione rispetto alle decisioni dei primi due gradi.
  • Nei giudizi tributari, l'amministrazione deve articolare con precisione i punti di impugnazione (es. specificare sia la contestazione dei canoni sia quella delle perdite su crediti) perché omissioni o mancata decisionalità possono determinare l'annullamento parziale o il rinvio.
  • Le modifiche legislative processuali non si applicano retroattivamente: rileva la disciplina vigente al momento di instaurazione del grado processuale (es. data di deposito dell'appello).

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