Cassazione Civile, Ordinanza n. 20952/2024 del 26/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità vigilanza)
La controversia
Gli esponenti aziendali di un intermediario finanziario avevano impugnato davanti alla Corte d'appello il decreto con cui era stata confermata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000 ciascuno, irrogata dalla Banca d'Italia all'esito di un procedimento sanzionatorio per violazione dell'art. 106, comma 6, TUB e della circolare Banca d'Italia n. 273 del 2009, in relazione a omesse segnalazioni di crediti a sofferenza e a carenze del sistema interno di segnalazione e controllo. In cassazione deducevano: 1) violazione dell'art. 144 TUB e dell'art. 11 l. n. 689/1981, sostenendo che la sanzione fosse incongruente rispetto alle violazioni contestate e non adeguatamente commisurata secondo i criteri legali; 2) omesso esame della durata dei singoli incarichi e della diversa posizione di alcuni ricorrenti, con richiamo a documentazione non specificamente localizzata e discussa nel giudizio di merito; 3) per uno dei ricorrenti, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative della Banca d'Italia il giudice ha piena cognizione sulla pretesa sanzionatoria e può rideterminare l'importo entro i limiti edittali, senza necessità di esplicitare analiticamente tutti i criteri seguiti, purché emerga che abbia considerato i parametri dell'art. 11 l. n. 689/1981; ciò risultava nel caso concreto dalla motivazione della Corte d'appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non erano indicate in modo adeguato la sede processuale e le richieste difensive relative ai fatti allegati; ha inoltre osservato che, in materia di sanzioni per carenze organizzative e di controllo interno, gravano specifici doveri su tutti gli esponenti aziendali e la diversa durata degli incarichi non esclude, di per sé, un concorso di cause nella responsabilità. Ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, perché la domanda di rideterminazione della sanzione era stata comunque esaminata e respinta dalla Corte territoriale. Il ricorso incidentale condizionato della Banca d'Italia è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento sanzionatorio concluso con l'irrogazione della sanzione amministrativa
indicato come norma violata per l'omessa osservanza degli obblighi segnaletici degli intermediari finanziari
Circolare della Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009
considerata fonte degli obblighi segnaletici applicabili agli intermediari iscritti nell'elenco generale
art. 144 d.lgs. n. 385 del 1993
invocato dai ricorrenti come norma sulla cui falsa applicazione fondare la censura sulla misura della sanzione
richiamato quale criterio di commisurazione della sanzione amministrativa in base alla gravità del fatto e agli elementi oggettivi e soggettivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del motivo sull'omesso esame della durata degli incarichi e della diversa posizione dei ricorrenti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile la censura non specificamente riferita agli atti e ai documenti del merito
invocato per dedurre omessa pronuncia sulla domanda di riduzione delle sanzioni, esclusa perché la domanda era stata decisa
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010
richiamato nel ricorso incidentale condizionato sulla tardività della riassunzione dopo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
art. 119, commi 1 lett. b), 2 e 7, d.lgs. n. 104 del 2010
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di riassunzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dall'autorità di vigilanza, il giudice non si limita a un controllo formale dell'atto, ma decide sul fondamento della pretesa sanzionatoria con cognizione piena, potendo anche rideterminare la sanzione entro i limiti edittali.
- La sanzione amministrativa è legittima se, dalla motivazione complessiva, risulta che il giudice abbia tenuto conto della gravità concreta del fatto e dei parametri legali di commisurazione, senza che sia necessaria una puntuale enunciazione di tutti i criteri seguiti.
- Le censure in cassazione che denunciano omesso esame di fatti o documenti sono inammissibili se non indicano specificamente dove e quando quei fatti siano stati dedotti e discussi nel giudizio di merito, in conformità al requisito di specificità dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- In materia di carenze organizzative e di controllo interno di un intermediario finanziario, i doveri di vigilanza e attivazione gravano su tutti gli esponenti aziendali investiti di funzioni amministrative, direttive o di controllo; la diversa durata degli incarichi non esclude automaticamente la responsabilità, potendo configurarsi un concorso di cause omissive.
- La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la domanda prospettata risulti comunque esaminata e decisa dal giudice di merito, anche se con esito sfavorevole alla parte istante.
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