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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20952/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità vigilanza)

La controversia

Gli esponenti aziendali di un intermediario finanziario avevano impugnato davanti alla Corte d'appello il decreto con cui era stata confermata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000 ciascuno, irrogata dalla Banca d'Italia all'esito di un procedimento sanzionatorio per violazione dell'art. 106, comma 6, TUB e della circolare Banca d'Italia n. 273 del 2009, in relazione a omesse segnalazioni di crediti a sofferenza e a carenze del sistema interno di segnalazione e controllo. In cassazione deducevano: 1) violazione dell'art. 144 TUB e dell'art. 11 l. n. 689/1981, sostenendo che la sanzione fosse incongruente rispetto alle violazioni contestate e non adeguatamente commisurata secondo i criteri legali; 2) omesso esame della durata dei singoli incarichi e della diversa posizione di alcuni ricorrenti, con richiamo a documentazione non specificamente localizzata e discussa nel giudizio di merito; 3) per uno dei ricorrenti, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative della Banca d'Italia il giudice ha piena cognizione sulla pretesa sanzionatoria e può rideterminare l'importo entro i limiti edittali, senza necessità di esplicitare analiticamente tutti i criteri seguiti, purché emerga che abbia considerato i parametri dell'art. 11 l. n. 689/1981; ciò risultava nel caso concreto dalla motivazione della Corte d'appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non erano indicate in modo adeguato la sede processuale e le richieste difensive relative ai fatti allegati; ha inoltre osservato che, in materia di sanzioni per carenze organizzative e di controllo interno, gravano specifici doveri su tutti gli esponenti aziendali e la diversa durata degli incarichi non esclude, di per sé, un concorso di cause nella responsabilità. Ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, perché la domanda di rideterminazione della sanzione era stata comunque esaminata e respinta dalla Corte territoriale. Il ricorso incidentale condizionato della Banca d'Italia è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dall'autorità di vigilanza, il giudice non si limita a un controllo formale dell'atto, ma decide sul fondamento della pretesa sanzionatoria con cognizione piena, potendo anche rideterminare la sanzione entro i limiti edittali.
  • La sanzione amministrativa è legittima se, dalla motivazione complessiva, risulta che il giudice abbia tenuto conto della gravità concreta del fatto e dei parametri legali di commisurazione, senza che sia necessaria una puntuale enunciazione di tutti i criteri seguiti.
  • Le censure in cassazione che denunciano omesso esame di fatti o documenti sono inammissibili se non indicano specificamente dove e quando quei fatti siano stati dedotti e discussi nel giudizio di merito, in conformità al requisito di specificità dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • In materia di carenze organizzative e di controllo interno di un intermediario finanziario, i doveri di vigilanza e attivazione gravano su tutti gli esponenti aziendali investiti di funzioni amministrative, direttive o di controllo; la diversa durata degli incarichi non esclude automaticamente la responsabilità, potendo configurarsi un concorso di cause omissive.
  • La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la domanda prospettata risulti comunque esaminata e decisa dal giudice di merito, anche se con esito sfavorevole alla parte istante.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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