Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25978/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una banca, quale utilizzatrice di un immobile in leasing, impugnava la decisione della CTR che aveva confermato il diniego al rimborso dell'IMU versata in relazione a un contratto di leasing risolto anticipatamente. La tesi difensiva era che, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, il passaggio della soggezione passiva dal locatario/conduttore al locatore-proprietario dovesse coincidere con la risoluzione del contratto, e non con la successiva materiale riconsegna del bene. Il ricorso era formulato come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. e richiamava un precedente isolato che aveva valorizzato la consegna materiale del bene, ma sosteneva che l'orientamento prevalente fosse invece nel senso opposto; veniva inoltre evocata, in casi analoghi, la questione di costituzionalità dell'art. 9 citato, ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di IMU dovuta sugli immobili concessi in leasing, il momento rilevante per il venir meno della soggezione passiva dell'utilizzatore e il correlato passaggio dell'obbligazione tributaria non è la materiale riconsegna del bene, ma la vigenza del contratto; pertanto la risoluzione anticipata non comporta, di per sé, il permanere dell'obbligo fiscale in capo al conduttore. Tuttavia, nel testo fornito, la conclusione processuale è comunque il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata veicolata come violazione di legge.

  • art. 9 d.lgs. n. 23/2011

    È la norma che disciplina la soggezione passiva IMU nei rapporti di leasing; la Corte la interpreta nel senso che il riferimento decisivo è alla vigenza del contratto e non alla materiale riconsegna del bene.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato solo ai fini della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato solo ai fini della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento del raddoppio/ulteriore versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di IMU relativa a beni concessi in leasing, la soggezione passiva va individuata con riferimento alla persistenza del rapporto contrattuale, non alla mera permanenza di fatto nella disponibilità del bene dopo la risoluzione.
  • La materiale mancata riconsegna dell'immobile dopo la cessazione del leasing non sposta, di per sé, il presupposto impositivo né incide sul soggetto passivo d'imposta.
  • La lesione del principio di capacità contributiva o di uguaglianza non deriva dalla disciplina fiscale del leasing, ma, semmai, da eventuali condotte illecite dell'utilizzatore, contro le quali il proprietario può attivare rimedi restitutori e risarcitori.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.