Cassazione Civile, Ordinanza n. 08286/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il proprietario e coltivatore di un fondo rurale lamentava che, dopo il furto dei cavi elettrici avvenuto nel 2008, la fornitura di energia era rimasta interrotta per anni nonostante egli avesse riferito la circostanza alla società fornitrice sin dal 2011. Chiedeva che fosse accertato l'inadempimento contrattuale della società e che questa fosse condannata al risarcimento dei danni per il periodo di mancata somministrazione, oltre alla restituzione dei costi fissi corrisposti pur in assenza di consumo. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provato che la società fosse stata messa a conoscenza dell'interruzione o comunque messa in mora e osservando che il fondo era stato coltivato tramite altre fonti di energia. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: violazione degli artt. 1256, 1218 e 1219 c.c. per sostenere che, cessata l'impossibilità sopravvenuta, la prestazione avrebbe dovuto essere ripristinata d'ufficio dalla società; violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1218 e 1223 c.c. in punto di omessa considerazione del danno derivante dall'assenza di energia; ulteriore censura sull'esistenza del danno da mancata disponibilità della casa rurale; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita decisione ultra petita sulla necessità di una formale messa in mora e sulla clausola contrattuale; infine, nuova censura ex art. 112 c.p.c. sul pagamento dei costi fissi e sulla pretesa diversa interpretazione delle condizioni generali di contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la mancata erogazione dovuta al furto dei cavi integrava una impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione, che non determina risoluzione ma sospensione del rapporto. Tuttavia, per la ripresa della somministrazione occorreva comunque la conoscenza dell'interruzione da parte della società e un interesse del debitore/utente al ripristino, circostanze che il Tribunale aveva accertato come non provate e, in parte, come smentite dal comportamento del ricorrente, che aveva continuato a utilizzare il fondo con altre fonti di energia e aveva cessato i pagamenti. I motivi sul danno sono stati ritenuti inammissibili perché la mancanza di imputabilità dell'inadempimento escludeva in radice il risarcimento. Gli ulteriori motivi ex art. 112 c.p.c. sono stati reputati infondati o inammissibili: non vi era ultrapetizione, poiché il tema dell'inadempimento e della necessità di diffida era già nella controversia, e la censura sui costi fissi pretendeva una rivalutazione del contenuto contrattuale non supportata dal ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascuna controricorrente.
Norme richiamate
La temporanea impossibilità della prestazione sospende il rapporto e non lo estingue; la ripresa della prestazione presuppone la cessazione della causa impediente e la conoscenza del fatto impeditivo da parte del debitore/creditore interessato.
Il risarcimento presuppone un inadempimento imputabile; se la mancata prestazione deriva da impossibilità temporanea non imputabile, il danno non è risarcibile.
Non viene configurata una necessaria messa in mora formale per la ripresa del rapporto, ma la Corte precisa che occorrono comunque conoscenza dell'interruzione e interesse alla ripresa.
Il danno risarcibile presuppone che sia conseguenza immediata e diretta di un inadempimento imputabile.
La censura di ultrapetizione o omessa pronuncia è infondata quando il giudice decide su questioni già ricomprese nel thema decidendum; è inammissibile se mira solo a una nuova valutazione del fatto o del contenuto contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione in un contratto di somministrazione non estingue il rapporto, ma ne determina la sospensione; la ripresa non opera automaticamente in assenza di conoscenza dell'interruzione e di un comportamento inequivoco che manifesti l'interesse al ripristino.
- Per ottenere il risarcimento del danno da mancata somministrazione è necessario dimostrare un inadempimento imputabile al debitore; se il giudice accerta una causa di impossibilità non imputabile, la domanda risarcitoria resta priva del suo presupposto fondamentale.
- La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione non è configurabile quando il giudice si pronuncia su questioni già presenti nel thema decidendum o strettamente connesse alle difese delle parti; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o del contenuto del contratto.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere una diversa interpretazione delle condizioni contrattuali se il ricorso non riproduce il loro contenuto rilevante e si limita a contrapporre una lettura alternativa non supportata dagli atti riportati nella decisione.
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