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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04503/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento di una servitù di passaggio proposta dal proprietario di un fondo per poter accedere a un vano con pozzo e, tramite esso, alla cantina di sua proprietà, oltre che da una domanda di ripristino e risarcimento del danno. La convenuta eccepiva la prescrizione per non uso ventennale e proponeva riconvenzionale per la rimozione di una canna fumaria. Il Tribunale rigettava entrambe le domande; la Corte d'appello, invece, riconosceva l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, rigettando però la domanda risarcitoria. La soccombente in appello ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) difetto di interesse dei controricorrenti alla coltivazione della domanda, sostenendo che il riconoscimento della servitù da parte sua avrebbe reso inutile il giudizio; (2) violazione dell'art. 1068, comma 4, c.c., per non avere la Corte considerato la richiesta di traslazione del tracciato della servitù; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto provata la costituzione della servitù e per non avere valorizzato il dedotto non uso ultraventennale; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, ritenute eccessive e sproporzionate.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, qualificando taluni motivi come infondati e altri come inammissibili. Ritiene sussistente l'interesse ad agire dei controricorrenti perché il riconoscimento compiuto dalla ricorrente era solo parziale e non chiariva esattamente estensione e tracciato del diritto di passaggio. Dichiara inammissibile il motivo sulla traslazione della servitù perché la valutazione sulla praticabilità e convenienza del trasferimento del percorso è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, comunque, la questione non risultava ritualmente riproposta in appello. Dichiara inammissibile anche il motivo sulla prova del non uso ventennale, trattandosi di censura diretta a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, mentre la sentenza impugnata aveva valorizzato le deposizioni testimoniali e un ragionamento non illogico sulla portata del riconoscimento della servitù. Quanto alle spese, la Corte osserva che la regolazione operata in appello era coerente con la soccombenza reciproca e che la quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso viene quindi respinto; la ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire sussiste quando la pronuncia richiesta incide sull'esatta individuazione, estensione e tracciato del diritto dedotto; il riconoscimento solo parziale del diritto non elimina l'interesse alla decisione

  • art. 1068, comma 4, c.c.

    la valutazione sulla convenienza o praticabilità del trasferimento del percorso della servitù integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio non può essere veicolo per contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove operata dal giudice di merito

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e la valutazione delle percentuali di soccombenza reciproca e delle quote di spese è discrezionale e non sindacabile in cassazione se non nei limiti di legge

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di rigetto/inammissibilità comporta l'attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'interesse ad agire permane quando la parte avversaria abbia ammesso solo in parte il diritto dedotto e la controversia riguardi ancora il contenuto, l'estensione o il tracciato del diritto stesso.
  • La valutazione circa la traslazione di una servitù e la sua concreta praticabilità è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è normalmente riesaminabile in sede di legittimità.
  • Le censure che mirano a sovvertire l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione se non denunciano un vero vizio di legittimità, ma sollecitano una nuova valutazione del merito.
  • La prova del non uso ventennale di una servitù deve essere scrutinata dal giudice di merito alla luce del materiale istruttorio; in cassazione non è consentito trasformare la contestazione della prova in una richiesta di riesame del fatto.
  • La regolazione delle spese processuali per soccombenza reciproca, inclusa la determinazione percentuale delle quote, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata in modo non illogico.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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