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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13872/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per quattro motivi principali: (1) rigetto della richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; (2) travisamento delle prove e vizi di motivazione relativi alla credibilità della persona offesa e di vari testi e alla valutazione di riscontri materiali; (3) errata applicazione della legge penale: si censura la qualificazione dei fatti come tentata concussione (artt. 56, 317 c.p.) anziché induzione indebita (art. 319‑quater c.p.) e la sussistenza della falsità ideologica contestata (art. 479 in relazione all'art. 476, comma 2, c.p.); (4) erronea valutazione dei termini di prescrizione (art. 129 c.p.p.), sostenendo che i reati si sarebbero estinti prima della sentenza di appello per decorso dei termini e che la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 non sarebbe applicabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito ( primo e secondo grado) abbiano fornito una ricostruzione fattuale conforme, completa e non manifestamente illogica: Ubaldo, in qualità di agente di polizia, avrebbe esercitato pressioni moralmente costrittive su Gianni De Filippis per ottenere la realizzazione gratuita o a prezzo di favore di una finestra con zanzariera (circa 1.500 euro) e gli avrebbe prospettato la possibilità di elevare una multa; inoltre avrebbe redatto una relazione di servizio contenente una falsità ideologica relativa allo stato della targa del veicolo del De Filippis. Sul primo motivo (rinnovazione istruttoria) la Corte ha richiamato i parametri stringenti dell'art. 603 c.p.p. e ha osservato che i testi richiesti non erano nuovi e che la mancata escussione in primo grado derivava da rinuncia difensiva, non da un divieto. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile una mera richiesta di diversa valutazione delle prove; sul terzo ha confermato la qualificazione dei fatti come tentata concussione, aderendo alla distinzione giurisprudenziale (Sez. U, Maldera) tra concussione e induzione indebita, e ha ritenuto fondata la valutazione sulla falsità ideologica; sul quarto motivo ha escluso l'estinzione per prescrizione, ritenendo applicabile la sospensione ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 (64 giorni) per udienza fissata nel periodo di riferimento, e inoltre che per il capo B il termine di prescrizione decennale non era decorso. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese del procedimento di legittimità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile nella misura indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola i presupposti per l'assunzione di nuove prove in appello: il giudice di appello assume nuove prove solo se "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti" (comma 1) e può disporre d'ufficio la rinnovazione solo se "assolutamente necessaria" (comma 3). La Corte ha applicato tale parametro stringente per rigettare la rinnovazione richiesta.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di impugnazione in cassazione tra cui la mancata assunzione di una prova decisiva (lett. d) o la motivazione viziata (lett. e). La Corte ha ritenuto che la mancata assunzione dei testi non fosse decisiva né avesse prodotto lacune motivazionali tali da integrare i rimedi di cui all'art. 606.

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo; applicato per ritenere che le condotte tese ad ottenere l'utilità costituissero tentativo di concussione quando l'intenzione non si è realizzata per la resistenza della vittima.

  • art. 317 cod. pen.

    Norma sulla concussione: la Corte ha interpretato le pressioni del pubblico ufficiale come abuso costrittivo suscettibile di integrare la fattispecie, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Maldera).

  • art. 319‑quater cod. pen.

    Fattispecie di induzione indebita: la Corte ha distinto questa ipotesi dalla concussione ritenendo che, nel caso concreto, la natura delle pressioni configurava una minaccia di danno contra ius idonea a comprimere gravemente la libertà di autodeterminazione, carattere tipico della concussione.

  • art. 479 in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen.

    Falsità ideologica in documenti pubblici: la Corte ha ritenuto provata la redazione di una relazione di servizio ideologicamente falsa e ha respinto la tesi che l'agente fosse sinceramente convinto della verità di quanto annotato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha valutato che, alla data della sentenza impugnata, i reati non erano estinti e che la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso precludeva inoltre l'accertamento di eventuale estinzione successiva.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020 (comma 4)

    "si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020... e determina la sospensione ex lege del corso della prescrizione per sessantaquattro giorni"

    La Corte ha ritenuto applicabile questa causa di sospensione (non quella oggetto della sentenza di incostituzionalità riferita ad altri commi), sicché è stata computata una sospensione di 64 giorni utile a evitare l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo A.

  • Sentenza Sezioni Unite "Maldera" (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014)

    "il delitto di concussione è caratterizzato... da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno 'contra ius'... si distingue dall'induzione indebita... come persuasione, suggestione, inganno (...) con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione"

    La Corte ha richiamato tale pronuncia per motivare la sussunzione dei fatti nella fattispecie di concussione, ritenendo che le minacce prospettate fossero idonee ex ante a comprimere gravemente la libertà decisionale della vittima.

Massime di principio

  • In sede di appello la richiesta di nuovi mezzi di prova incontra un criterio più rigoroso rispetto al primo grado: il giudice di appello assume nuove prove solo se non è in grado di decidere con gli atti disponibili (art. 603 c.p.p.); richieste "esplorative" o volte a rimettere in discussione prove che potevano essere sviluppate in primo grado sono normalmente inammissibili.
  • La mancata escussione di testi in primo grado dovuta a rinuncia difensiva non legittima di per sé la rinnovazione in appello; l'onere di dimostrare la decisività della prova non assunta grava sulla parte che la invoca.
  • La verifica della credibilità dei testimoni e la valutazione comparata del compendio probatorio sono valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito: in Cassazione sono sindacabili solo i casi di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica o il travisamento del "significante" della prova.
  • Per distinguere concussione da induzione indebita occorre valutare se la condotta del pubblico ufficiale abbia prospettato o minacciato un danno "contra ius" tale da comprimere gravemente la libertà di autodeterminazione della vittima (concussione) oppure si sia limitata a una pressione persuasiva con più ampi margini di scelta per la vittima (induzione indebita).
  • La falsità ideologica richiede la prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza della falsità); la sola possibile convinzione soggettiva dell'autore non esclude l'accertamento quando la motivazione dei giudici di merito mostri elementi logici e probatori idonei a inferire l'intento falsificatorio.
  • Per la prescrizione, le cause di sospensione previste per specifici periodi (es. art. 83 d.l. 18/2020, comma 4) possono impedire l'estinzione del reato; la loro applicazione dipende dalla presenza oggettiva di udienze fissate o termini processuali ricadenti nel periodo previsto.

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