Cassazione Civile, Ordinanza n. 19709/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta in primo grado da un'associazione sportiva dilettantistica per ottenere l'accertamento dell'avvenuto trasferimento in suo favore della proprietà di un'area demaniale sita nel Comune di Mel, così da conseguirne un titolo idoneo alla trascrizione. La società sosteneva che l'area fosse passata al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 1 della l. n. 177 del 1992 e che, sulla base dell'art. 2 della medesima legge, il Comune potesse poi alienarla ai privati possessori; richiamava inoltre un'ordinanza comunale del 31 agosto 2007 che aveva disposto il trasferimento del bene al prezzo determinato, ordinanza impugnata dall'Agenzia del demanio davanti al giudice amministrativo, con giudizio poi estinto. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 1 l. n. 177 del 1992, sostenendo che la norma comporterebbe un trasferimento automatico delle aree al patrimonio disponibile comunale; con il secondo denunciava omesso esame del fatto decisivo costituito dall'estinzione del giudizio amministrativo promosso dall'Agenzia contro l'ordinanza comunale, che secondo la ricorrente avrebbe precluso ulteriori contestazioni nel giudizio civile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha affermato che l'art. 1 della l. n. 177 del 1992, pur usando l'espressione "sono trasferite", non realizza un trasferimento ipso iure delle aree demaniali ai comuni, ma richiede una cessione a trattativa privata e la previa determinazione del prezzo; coerentemente, non poteva ritenersi formato automaticamente alcun contratto di vendita a seguito della sola domanda del privato. Da ciò discendeva l'irrilevanza dell'estinzione del giudizio amministrativo sull'ordinanza comunale, perché il presupposto stesso del successivo trasferimento al privato mancava, non essendo l'area transitata in proprietà comunale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"le aree demaniali ... sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune"; "l'intendente di finanza ... è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata"
La Corte lo interpreta nel senso che non opera un trasferimento automatico ex lege delle aree, ma è necessaria una cessione a trattativa privata con determinazione del prezzo.
la cessione dai comuni ai privati, che ne facciano richiesta, deve avvenire a un prezzo comprensivo della spesa di acquisto e di quella di urbanizzazione
È letto in coerenza con l'art. 1, come conferma che il meccanismo non è automatico e presuppone una previa cessione del bene al comune.
art. 27, comma 15, L. 28 dicembre 2001, n. 448
prezzo di cessione ai comuni determinato con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie
La Corte precisa che tale disposizione non ha innovato il principio già ricavato dalla l. n. 177 del 1992, incidendo solo sui criteri di determinazione del prezzo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
È menzionato come rito introduttivo del giudizio di primo grado.
Massime di principio
- La previsione che un bene demaniale "sia trasferito" a un ente pubblico non implica necessariamente un effetto traslativo automatico ex lege: occorre verificare se la norma, letta nel suo complesso, richieda ulteriori atti di cessione e la determinazione del prezzo.
- Quando la disciplina speciale prevede una cessione a trattativa privata e collega il successivo trasferimento ai privati a un previo passaggio del bene al comune, la mera domanda del privato non basta a perfezionare il trasferimento né a integrare una vendita per proposta e accettazione.
- Se manca il presupposto del transito del bene nella proprietà dell'ente pubblico, restano irrilevanti le vicende del provvedimento amministrativo che ne abbia disposto il successivo trasferimento al privato.
- La sopravvenuta normativa sul prezzo di cessione può incidere sui criteri di quantificazione, ma non modifica il principio sostanziale secondo cui il trasferimento non avviene ipso iure.
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