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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17687/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dal professionista ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 per ottenere il pagamento di onorari e altre spettanze dovute dal cliente per prestazioni giudiziali civili. Il Tribunale aveva definito la lite con ordinanza, in composizione collegiale, dopo mutamento del rito, ritenendo applicabile la disciplina speciale. L'avvocato ha poi proposto appello contro tale ordinanza, ma la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto tre motivi: 1) che l'inammissibilità dell'appello era stata rilevata d'ufficio tardivamente, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che la causa avrebbe dovuto essere decisa nel merito e che la competenza del giudice adito si sarebbe ormai radicata; 2) che avrebbe dovuto applicarsi la translatio iudicii, con concessione di termine per riassumere il giudizio dinanzi al giudice ritenuto competente; 3) un motivo attinente al merito della controversia. La società resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato l'assunto sull'inammissibilità del controricorso e, soprattutto, ha considerato inammissibili i primi due motivi ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata. La Corte ha affermato che, quando il giudice di primo grado decide consapevolmente con ordinanza in applicazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, la forma del provvedimento rileva ai fini del regime impugnatorio; ne deriva che l'appello proposto contro un provvedimento che doveva essere impugnato con ricorso per cassazione è radicalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che il principio sul rilievo dell'incompetenza non si applica ai vizi di inammissibilità dell'impugnazione, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado, anche senza previo contraddittorio, e che la translatio iudicii non opera quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello previsto dalla legge, trattandosi di errore sul mezzo di impugnazione e non di mera proposizione dinanzi a giudice incompetente. Il terzo motivo è stato assorbito perché inerente al merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    La controversia in materia di compensi del professionista era stata trattata dal tribunale con ordinanza in applicazione del rito speciale; la forma del provvedimento, se consapevolmente adottata, incide sul regime dell'impugnazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure contrastavano con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 370 c.p.c.

    È stata ritenuta tempestiva la costituzione della controricorrente, in relazione ai termini di deposito del controricorso rispetto alla notificazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011

    La disciplina speciale della domanda di liquidazione dei compensi professionali comporta, se il giudice decide con ordinanza, un distinto regime delle impugnazioni.

Massime di principio

  • In tema di controversie sui compensi del difensore disciplinate dall'art. 14 d.lgs. 150/2011, il regime dell'impugnazione dipende dalla forma del provvedimento adottato dal giudice di primo grado, purché la scelta tra sentenza e ordinanza sia consapevole e coerente con il rito applicabile.
  • Il vizio consistente nell'aver proposto un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto dalla legge integra una inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, e non è soggetto ai limiti propri del rilievo dell'incompetenza.
  • La translatio iudicii non opera quando l'errore della parte riguarda non il giudice adito, ma il rimedio impugnatorio utilizzato; in tal caso l'impugnazione è radicalmente inammissibile e non può essere convertita o riassunta davanti al giudice competente.
  • Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure sono già coperte da un orientamento consolidato della giurisprudenza di cassazione.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di un previo contraddittorio specifico sulla questione, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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