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Sentenza

Sentenza n. 1228/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento a – del provvedimento n. 5853 del 30.03.2026, con il quale il Responsabile della Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha disposto diniego di accertamento di conformità del complesso immobiliare alla Via Tagliata di Positano ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 380/2001, per modeste difformità, oggetto di ingiunzione di demolizione n. 125/2025 ed ha disposto la riviviscenza della ordinanza di demolizione 21/2025 e la demolizione ex novo di ulteriori opere (vetrate panoramiche; corridoio) descritte nella Relazione di Sopralluogo prot. n. 5709 del 26.03.2026; b – ove occorra, del provvedimento di preavviso di diniego prot. n. 17008 del 23.10.2025, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; c – della ingiunzione di demolizione n. 21 del 26.06.2025, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001; d – ove e per quanto occorra, della Relazione di Sopralluogo del Tecnico Comunale prot. n. 5709 del 26.03.2026, della Relazione n. 9900 del 20.06.2025; e - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202601081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, con riviviscenza di un’ordinanza di demolizione e imposizione della demolizione di ulteriori opere

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario o gestore)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale relativo a numerose opere eseguite in un complesso immobiliare adibito a ristorante, nonché il preavviso di diniego, l’ordinanza di demolizione e gli atti istruttori. Ha dedotto lo stato legittimo dell’intero complesso, l’avvenuta demolizione spontanea degli interventi maggiori e la conformità urbanistica ed edilizia delle opere residue, qualificate come modesti adeguamenti funzionali interni consentiti dalla disciplina del restauro conservativo prevista dal PUT per gli edifici anteriori al 1955. Ha inoltre contestato il diniego per mancata acquisizione del parere obbligatorio della Soprintendenza. Il Comune aveva motivato il diniego sostenendo che l’immobile fosse abusivo e non sanato o condonato, che gli interventi esterni costituissero nuove costruzioni in area vincolata sanabili soltanto ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, e che la relazione tecnica non contenesse dichiarazioni attendibili e sufficienti sulla conformità delle opere. La società ha altresì impugnato l’ordinanza di demolizione n. 21 del 26 giugno 2025, già oggetto di un precedente giudizio definito con sentenza di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha accolto parzialmente il ricorso e annullato il provvedimento n. 5853 del 30 marzo 2026 limitatamente ai manufatti ancora esistenti che erano oggetto dell’istanza di accertamento di conformità, con esclusione di quelli spontaneamente rimossi. Ha ritenuto contraddittoria la prima motivazione del diniego: se l’intero immobile fosse stato abusivo, il provvedimento avrebbe dovuto trarne coerenti conseguenze, mentre aveva considerato soltanto gli abusi ulteriori e secondari rispetto a quelli già oggetto dell’ordinanza di demolizione. Ha ritenuto fondata anche la censura relativa all’art. 36-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001, poiché il rilascio della sanatoria può essere condizionato alla rimozione delle opere non sanabili e tali opere non devono necessariamente coincidere con quelle già indicate nel progetto come da ripristinare. Ha inoltre ravvisato difetto di istruttoria, perché il Comune non aveva previamente verificato se le carenze dichiarative della relazione tecnica fossero regolarizzabili mediante soccorso istruttorio. Ha dichiarato improcedibili per carenza di interesse le censure relative ai manufatti demoliti spontaneamente. Ha invece confermato il provvedimento demolitorio quanto alle opere ulteriori, diverse da quelle comprese nell’istanza di sanatoria. Ha dichiarato inammissibile, per violazione del ne bis in idem, l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 21 del 26 giugno 2025, già definita con precedente sentenza del TAR. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    il rilascio del provvedimento può essere condizionato "alla rimozione delle opere che non possono essere sanate"

    La sanatoria può essere subordinata alla rimozione delle opere non sanabili; tali opere non devono necessariamente coincidere con quelle che il richiedente abbia già indicato nel progetto come oggetto di ripristino.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il Comune ha ritenuto che le opere esterne qualificabili come nuova costruzione in area vincolata dovessero essere trattate nell’ambito della sanatoria ordinaria prevista da tale disposizione, ma il TAR ha annullato il diniego per non avere considerato il meccanismo previsto dall’art. 36-bis, comma 2.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza di demolizione impugnata, la cui contestazione è stata dichiarata inammissibile perché già definita in un precedente giudizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda il preavviso di diniego impugnato, senza che il TAR enunciasse una specifica statuizione autonoma su tale atto.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, l’amministrazione deve valutare concretamente le opere ancora esistenti oggetto dell’istanza e non può fondare il diniego su una qualificazione complessiva dell’immobile come abusivo se tale qualificazione non trova coerente riscontro nelle opere effettivamente contestate e nelle conseguenze tratte dal provvedimento.
  • Ai sensi dell’art. 36-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001, l’eventuale rilascio della sanatoria può essere condizionato alla rimozione delle opere non sanabili; l’amministrazione non è vincolata, nell’individuazione delle opere da rimuovere, alle sole opere che il richiedente abbia già indicato nel progetto come oggetto di ripristino.
  • Prima di respingere un’istanza di sanatoria per carenze o inesattezze delle dichiarazioni tecniche, l’amministrazione deve verificare, nell’ambito dell’istruttoria, se tali carenze siano suscettibili di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.
  • Le opere spontaneamente demolite dopo la proposizione del ricorso determinano carenza di interesse alla decisione sulle relative censure, mentre le opere ulteriori, non comprese nell’istanza di sanatoria, possono restare assoggettate al provvedimento demolitorio.
  • È inammissibile per violazione del ne bis in idem l’impugnazione di un’ordinanza di demolizione già oggetto di un precedente giudizio definito con pronuncia definitiva.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereSoccorso istruttorioSopravvenuta carenza di interesse

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