Cassazione Penale, Sentenza n. 31601/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati per bancarotta fraudolenta nell’ambito del fallimento di una società. Dopo un primo giudizio di legittimità, la sentenza rescindente aveva annullato con rinvio la sola motivazione sulla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 219, comma 1, l. fall., imponendo al giudice di merito di verificare se alle condotte distrattive residue corrispondesse un danno effettivo e complessivamente grave per la massa dei creditori, non desumibile dal solo valore dei beni sottratti o dall’ammontare del passivo. Nel giudizio di rinvio la Corte di appello ha confermato l’aggravante e il trattamento sanzionatorio. I ricorsi in cassazione hanno denunciato, per un imputato, violazione degli artt. 627 e 628 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata verifica del nesso causale tra distrazione e danno, per adesione acritica alla perizia e per omesso esame di specifiche passività e della condotta sub A; per l’altro imputato, violazione di legge e vizio motivazionale per mancata osservanza dei principi fissati dalla sentenza rescindente, per asserita confusione delle posizioni soggettive, per erroneo uso dell’art. 2740 c.c. e per mancata considerazione di una consulenza tecnica di parte e del possibile rilievo di revocatoria fallimentare e vicende successive sul recupero dei beni. Il ricorso insisteva anche sull’idea che il danno dovesse essere valutato solo rispetto alla singola condotta imputata e non globalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, si fosse conformata al principio di diritto fissato in sede rescindente, avendo motivato in modo sufficiente e non illogico sulla rilevante gravità del danno patrimoniale, sulla base di un accertamento peritale che ha quantificato la diminuzione effettiva della massa attiva disponibile per il riparto e ha tenuto conto anche delle osservazioni difensive e della consulenza di parte. La Corte ha inoltre chiarito che la circostanza aggravante non era limitata alla sola condotta sub A, ma riguardava l’intero compendio delle condotte distrattive definitivamente accertate (in particolare sub A e sub C), e che le censure miravano in larga parte a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna e il mantenimento dell’aggravante, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 219, comma 1, legge fallimentare
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità si configura solo quando alla bancarotta di rilevante gravità corrisponda un danno complessivo di entità altrettanto grave per i creditori; la valutazione va compiuta sulla diminuzione patrimoniale effettivamente arrecata alla massa attiva, non sul solo passivo o sul valore nominale dei beni distratti.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
È richiamato per la cd. continuazione fallimentare e per la unificazione quoad poenam di più fatti di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento.
Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e riesaminare la regiudicanda nei limiti del dictum rescindente, con motivazione idonea e coerente.
È richiamato nei motivi di ricorso come parametro della violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente.
Il parziale annullamento con rinvio può produrre effetti anche nei confronti dei coimputati non ricorrenti sul punto, quando ricorra il presupposto applicativo indicato dalla Corte.
È menzionato quale norma che disciplina la garanzia patrimoniale generica dei creditori; la Corte precisa che la bancarotta per distrazione ne presuppone la violazione, ma ciò non esaurisce la verifica della rilevante gravità del danno aggravato.
È richiamato con riferimento alla responsabilità solidale tra società scissa e beneficiaria e alla possibile incidenza della scissione sulla garanzia patrimoniale dei creditori.
Base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nel provvedimento.
È menzionato in relazione al deposito di memorie difensive.
È richiamato nella richiesta della difesa di allegazione documentale al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione, ma conserva pieni poteri di cognizione sul punto devoluto, con il solo limite di evitare la reiterazione del vizio motivazionale censurato.
- La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità nella bancarotta richiede un accertamento concreto della effettiva diminuzione della massa attiva disponibile per i creditori; non è sufficiente il mero dato nominale del valore dei beni sottratti o del passivo fallimentare.
- La valutazione del danno, ai fini dell’aggravante, deve riferirsi alla concreta incidenza della condotta illecita sul patrimonio destinabile al riparto, e non al pregiudizio derivante in via generale dal fallimento o da eventi successivi svincolati dalla distrazione.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del perito, dopo aver considerato le critiche del consulente di parte, la scelta valutativa è un apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- In presenza di più condotte distrattive riconducibili al medesimo fallimento e ancora oggetto dell’imputazione residua, la verifica della gravità del danno può essere compiuta in chiave globale, secondo la struttura del fatto contestato e del giudicato progressivo, senza ridursi a un’analisi atomistica sganciata dal contesto unitario della bancarotta.
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