Cassazione Civile, Ordinanza n. 26683/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da un cliente che, entrando/uscendo da un supermercato, sarebbe caduto a causa di un gradino presente sulla soglia di ingresso-uscita, ritenuto non segnalato e scarsamente visibile. Il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 2051 c.c., condannandolo al risarcimento del danno e accogliendo la chiamata in garanzia dell'assicuratore. In appello, la società ha contestato, per quanto rileva in cassazione, il mancato riconoscimento dell'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato anche per le spese di resistenza e per le spese processuali del grado. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 1917, comma 3, c.c. per il rigetto della domanda di rimborso delle spese di difesa, sostenendo che tali spese spettassero all'assicurato; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1917, comma 3, c.c., 112 e 91 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse omesso di manlevare l'assicurato dalle spese di soccombenza del secondo grado e avesse altresì posto a suo carico le spese di lite nei confronti dell'assicuratore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, rilevando che il rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. presuppone la prova dell'effettivo esborso sostenuto dall'assicurato nel rapporto con il proprio difensore, prova che nella specie mancava; inoltre ha affermato che le spese per la chiamata in causa dell'assicuratore sono comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c., e non costituiscono conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio. Il ricorso è stato quindi rigettato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società assicurata. Ha confermato la decisione di merito che aveva negato il rimborso delle spese di resistenza in mancanza di prova del relativo esborso e che aveva applicato alle spese del rapporto accessorio di garanzia la disciplina ordinaria delle spese processuali. Non è stata disposta regolazione delle spese di legittimità per mancata attività difensiva degli intimati. È stato altresì dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come titolo della responsabilità del custode/proprietario per il danno da cosa in custodia nella fattispecie della caduta del cliente nel supermercato
le spese di resistenza sono dovute all'assicurato solo se ne sia data adeguata prova e nei limiti dell'effettivamente provato; costituiscono effetto naturale del contratto di assicurazione della responsabilità civile
il diritto al rimborso delle spese di difesa è indicato come effetto naturale del contratto, ma sempre nel rispetto dei presupposti probatori del relativo esborso
invocato nel ricorso, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la decisione di merito ha esaminato il rapporto dedotto
le spese di chiamata in causa dell'assicuratore sono comuni spese processuali soggette alla regola della soccombenza
richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. per la disciplina delle spese processuali del rapporto accessorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Le spese di resistenza previste dall'art. 1917, comma 3, c.c. spettano all'assicurato soltanto se egli dimostri l'effettivo esborso sostenuto per la propria difesa, non essendo sufficiente la mera allegazione della difesa tecnica prestata.
- Il rimborso delle spese di difesa nell'assicurazione della responsabilità civile è riconoscibile nei limiti di quanto concretamente provato e documentato dal danneggiato/assicurato.
- Le spese sostenute per la chiamata in causa dell'assicuratore non integrano conseguenze del rischio assicurato né spese di salvataggio, ma costituiscono spese processuali ordinarie da regolare secondo il criterio della soccombenza.
- Nel rapporto accessorio di garanzia, la ripartizione delle spese segue la disciplina generale degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche quando sia stata rigettata la domanda di manleva o di rimborso proposta dall'assicurato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26625/2023 del 15/09/2023
- ordinanza_civile · 15 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26633/2023 del 15/09/2023
- ordinanza_civile · 15 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26646/2023 del 15/09/2023
- ordinanza_civile · 15 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26647/2023 del 15/09/2023
- ordinanza_civile · 15 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26648/2023 del 15/09/2023
- ordinanza_civile · 15 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26649/2023 del 15/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →