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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26683/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da un cliente che, entrando/uscendo da un supermercato, sarebbe caduto a causa di un gradino presente sulla soglia di ingresso-uscita, ritenuto non segnalato e scarsamente visibile. Il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 2051 c.c., condannandolo al risarcimento del danno e accogliendo la chiamata in garanzia dell'assicuratore. In appello, la società ha contestato, per quanto rileva in cassazione, il mancato riconoscimento dell'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato anche per le spese di resistenza e per le spese processuali del grado. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 1917, comma 3, c.c. per il rigetto della domanda di rimborso delle spese di difesa, sostenendo che tali spese spettassero all'assicurato; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1917, comma 3, c.c., 112 e 91 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse omesso di manlevare l'assicurato dalle spese di soccombenza del secondo grado e avesse altresì posto a suo carico le spese di lite nei confronti dell'assicuratore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, rilevando che il rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. presuppone la prova dell'effettivo esborso sostenuto dall'assicurato nel rapporto con il proprio difensore, prova che nella specie mancava; inoltre ha affermato che le spese per la chiamata in causa dell'assicuratore sono comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c., e non costituiscono conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società assicurata. Ha confermato la decisione di merito che aveva negato il rimborso delle spese di resistenza in mancanza di prova del relativo esborso e che aveva applicato alle spese del rapporto accessorio di garanzia la disciplina ordinaria delle spese processuali. Non è stata disposta regolazione delle spese di legittimità per mancata attività difensiva degli intimati. È stato altresì dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    richiamato come titolo della responsabilità del custode/proprietario per il danno da cosa in custodia nella fattispecie della caduta del cliente nel supermercato

  • art. 1917, comma 3, c.c.

    le spese di resistenza sono dovute all'assicurato solo se ne sia data adeguata prova e nei limiti dell'effettivamente provato; costituiscono effetto naturale del contratto di assicurazione della responsabilità civile

  • art. 1374 c.c.

    il diritto al rimborso delle spese di difesa è indicato come effetto naturale del contratto, ma sempre nel rispetto dei presupposti probatori del relativo esborso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la decisione di merito ha esaminato il rapporto dedotto

  • art. 91 c.p.c.

    le spese di chiamata in causa dell'assicuratore sono comuni spese processuali soggette alla regola della soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. per la disciplina delle spese processuali del rapporto accessorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Le spese di resistenza previste dall'art. 1917, comma 3, c.c. spettano all'assicurato soltanto se egli dimostri l'effettivo esborso sostenuto per la propria difesa, non essendo sufficiente la mera allegazione della difesa tecnica prestata.
  • Il rimborso delle spese di difesa nell'assicurazione della responsabilità civile è riconoscibile nei limiti di quanto concretamente provato e documentato dal danneggiato/assicurato.
  • Le spese sostenute per la chiamata in causa dell'assicuratore non integrano conseguenze del rischio assicurato né spese di salvataggio, ma costituiscono spese processuali ordinarie da regolare secondo il criterio della soccombenza.
  • Nel rapporto accessorio di garanzia, la ripartizione delle spese segue la disciplina generale degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche quando sia stata rigettata la domanda di manleva o di rimborso proposta dall'assicurato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeRisarcimento e indennizzoSpese di lite
RamiResponsabilità civileAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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