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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25840/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che confermava la precedente decisione di condanna alla pena di 9.000 euro di ammenda, sostituita con l'espulsione dal territorio dello Stato per cinque anni, per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L'unico motivo dedotto lamentava asserite carenze motivazionali della decisione impugnata e chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione nel merito della vicenda, sostenendo anche l'esistenza di una situazione familiare ostativa all'espulsione. La Corte ha ritenuto che tali deduzioni non fossero supportate da elementi concreti e che il ricorso mirasse solo a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione del Tribunale era logica e aderente alle risultanze processuali, che le doglianze sull'asserita situazione familiare ostativa all'espulsione non erano state né dimostrate né adeguatamente allegate, e che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato le pendenze a carico dell'imputato e il suo comportamento antisociale durante la permanenza irregolare in Italia. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 26 luglio 1975, n. 354

    norma posta a base della condanna per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, come indicata nel provvedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente quale base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame del merito della vicenda sotto la veste di doglianze sulla motivazione, se la sentenza impugnata ha già fornito una valutazione logica e coerente delle emergenze processuali.
  • La censura per carenza motivazionale è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione delle prove o dei fatti, senza individuare un effettivo vizio argomentativo della decisione impugnata.
  • L'allegazione di una situazione personale o familiare idonea a incidere sulla misura espulsiva deve essere sorretta da elementi specifici e concretamente dedotti; in mancanza, la doglianza non è idonea a scalfire la motivazione del giudice di merito.
  • In sede di legittimità è legittima la valorizzazione, da parte del giudice di merito, del complessivo comportamento dell'imputato e delle pendenze a suo carico come elementi sintomatici della valutazione sulla permanenza irregolare e sul profilo della sua condotta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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