Cassazione Civile, Ordinanza n. 21933/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IVA 2013 scaturito da una verifica fiscale relativa a una pelletteria di sua proprietà. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava il rigetto. In Cassazione il contribuente proponeva tre motivi: con il primo deduceva la violazione dell'art. 295 c.p.c., lamentando che il giudice tributario avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale pendente sui medesimi fatti; con il secondo e il terzo censurava la sentenza di primo grado per nullità, motivazione apparente e omessa motivazione, invocando l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., l'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice si fosse limitato ad aderire alla prospettazione dell'Ufficio senza esaminare le difese. La CTR aveva invece ritenuto che il contribuente non avesse fornito prova documentale dell'uscita delle merci verso un altro Stato UE e che fosse legittima la motivazione per relationem all'avviso e al PVC.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in pendenza del processo penale, richiamando il principio per cui il giudizio tributario non va sospeso in attesa della definizione del procedimento penale anche se i fatti coincidono. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla motivazione della sentenza, affermando che la motivazione è solo apparente quando non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto la CTR aveva espresso in modo sufficiente le ragioni del rigetto, valorizzando la mancanza di prova documentale della fuoriuscita delle merci dall'Italia e la legittimità della motivazione per relationem. Il ricorso è stato quindi respinto e il contribuente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Non consente la sospensione necessaria del processo tributario in attesa della definizione del procedimento penale, anche se i fatti esaminati in sede penale coincidono con quelli posti a base dell'accertamento.
È richiamato a conferma del principio per cui il giudizio tributario non resta sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio processuale dedotto per nullità della sentenza per motivazione solo apparente o omessa.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; nel caso concreto la CTR ha raggiunto tale soglia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario non può disporsi la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per la sola pendenza del procedimento penale relativo agli stessi fatti, poiché i due giudizi restano autonomi.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non è sufficiente che la sentenza sia concisa, purché renda percepibili le ragioni del decisum.
- La motivazione per relationem agli atti dell'amministrazione finanziaria è legittima se il giudice la faccia propria in modo comprensibile e la decisione consenta di individuare le ragioni del rigetto.
- In materia di accertamento fiscale, la contestazione dell'operazione imponibile richiede una prova documentale specifica da parte del contribuente quando egli intenda superare la ricostruzione dell'Ufficio.
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