Cassazione Civile, Ordinanza n. 33175/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato la decisione della CTR che aveva respinto l’appello dell’ente e, quindi, l’annullamento dell’atto liquidatorio TOSAP nei confronti della società contribuente. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato la disposizione comunale di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per un cantiere edile, nonché l’atto liquidatorio TOSAP conseguente. La controversia verteva sulla corretta qualificazione dell’occupazione come temporanea o permanente e, soprattutto, sulla possibilità di applicare alla fattispecie la delibera comunale n. 193 del 27.09.2013, che aveva ricondotto i cantieri edili alle occupazioni temporanee. Il Comune, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 53, comma 16, L. 388/2000, dell’art. 42 D.Lgs. 507/1993 e dell’art. 3 del regolamento TOSAP, sostenendo che la delibera fosse mera interpretazione autentica e quindi retroattiva; con il secondo ha dedotto vizio di contraddittorietà della sentenza per non aver la CTR, pur ritenendo applicabile la nuova disciplina dal 27.09.2013, rideterminato il tributo invece di annullare integralmente l’atto. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la delibera aveva natura innovativa, non interpretativa, e non poteva applicarsi retroattivamente, oltre a non ammettere un frazionamento della tariffa per un’occupazione considerata unitariamente dalla disciplina applicabile al momento della domanda e del rilascio dell’autorizzazione.
Norme richiamate
art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388
"I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."
La disposizione non consente di attribuire efficacia retroattiva a una delibera che non disciplina solo l’aliquota o la tariffa, ma introduce una diversa qualificazione sostanziale del presupposto impositivo.
art. 42 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
"Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee... sono permanenti le occupazioni di carattere stabile... aventi, comunque, durata non inferiore all'anno... sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno"
La classificazione delle occupazioni dipende esclusivamente dalla durata dell’occupazione; non è legittimo introdurre una categoria speciale dei cantieri edili sganciata dal dato temporale.
art. 3 del regolamento TOSAP
La modifica regolamentare richiamata dal Comune è stata ritenuta innovativa e non interpretativa della disciplina previgente.
Delibera comunale n. 193 del 27.09.2013
Ha natura sostanzialmente innovativa, perché introduce un nuovo criterio di qualificazione delle occupazioni con cantieri edili come temporanee indipendentemente dalla durata; perciò non si applica retroattivamente ai rapporti già sorti sulla base della disciplina precedente.
art. 3 Statuto del contribuente
È richiamato a fondamento del principio di irretroattività delle norme tributarie e della tutela dell’affidamento del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del primo motivo, relativo alla violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, formulato come vizio di contraddittorietà/ nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema TOSAP la distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee va effettuata in base al criterio legale della durata dell’occupazione; una fonte secondaria o regolamentare non può introdurre, in via generale, una diversa classificazione sostanziale slegata da tale criterio.
- Una delibera comunale che non si limiti a chiarire una norma preesistente ma modifichi i presupposti dell’imposizione ha natura innovativa e non può essere applicata retroattivamente ai rapporti già sorti, salvo espressa previsione normativa compatibile con i principi di irretroattività tributaria.
- L’efficacia retroattiva consentita ai regolamenti sulle entrate approvati entro il termine di bilancio riguarda la disciplina della tariffa o dell’aliquota, non l’introduzione di un nuovo presupposto impositivo o di una nuova categoria tassabile.
- Nel processo tributario il giudice può rideterminare il tributo solo nei limiti in cui la disciplina sostanziale applicabile lo consenta; se l’atto impositivo è fondato su un presupposto non dovuto per l’intero periodo considerato, la sua integrale caducazione non è viziata da contraddittorietà per il solo fatto di non aver proceduto a una quantificazione frazionata.
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