Cassazione Penale, Sentenza n. 39034/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rigettata per "genericità delle allegazioni" relative alle fonti e alla temporalità dei redditi (autocertificazione che indicava reddito medio di circa 1.500 euro e lavoro saltuario/irregolare prima della detenzione, lavoro penitenziario durante la detenzione, assenza di redditi all'estero dichiarata). Il ricorrente contestava il rigetto sostenendo che l'istanza e l'autocertificazione erano conformi agli artt. 76 e 79 DPR 115/2002, che la documentazione e la nota dell'Agenzia delle Entrate avrebbero corroborato le dichiarazioni reddituali, e che il giudice d'appello non aveva effettuato il necessario vaglio di attendibilità né motivato con elementi concreti il rigetto; inoltre deduceva violazioni di norme costituzionali e di diritto processuale relative alla motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto non proponibile in cassazione la censura basata direttamente su norme costituzionali/CEDU (che invece andava proposta come questione di legittimità costituzionale). Sul merito ha confermato che l'autocertificazione prodotta non conteneva indicazioni temporali e fonti sufficienti per permettere la verifica da parte dell'ufficio finanziario; la giustificazione del rigetto da parte della Corte d'Appello è stata ritenuta logica e conforme al consolidato orientamento della Corte di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzione pecuniaria secondo il dispositivo.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
Stabilisce i parametri reddituali e la fonte dalla quale trarre l'importo del reddito; la Corte interpreta che al momento della domanda deve essere indicato il reddito determinato secondo le modalità dell'art.76 e che la dichiarazione deve consentire la verifica.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79
una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o), attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 d.P.R. 115/2002
L'istanza è a pena di inammissibilità se priva della dichiarazione sostitutiva con la determinazione specifica del reddito; l'autocertificazione deve contenere precise indicazioni temporali e permettere di risalire alle fonti del reddito per consentire la verifica.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 2
Il giudice può respingere l'istanza solo se sussistono fondati motivi basati su elementi quali casellario giudiziale, tenore di vita, attività economiche; la Corte osserva che il rigetto richiede indizi gravi, precisi e concordanti se si mette in dubbio l'autocertificazione, ma qui la mancata indicazione temporale e di fonte ha impedito il controllo.
D.P.R. 10 novembre 2000, n. 445 (riferimento all'art. 46)
Riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione; la Corte richiama l'obbligo che la dichiarazione sia idonea a permettere la verifica formale.
Regola il reclamo/opposizione avverso il provvedimento di rigetto; la Corte ha valutato l'opposizione nel merito e confermato la correttezza della decisione di rigetto.
Costituzione, art. 111, comma 6
La denuncia di violazione costituzionale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la questione avrebbe dovuto essere proposta come questione di legittimità costituzionale.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b)
Limita i casi di ricorso per cassazione e non include la semplice allegazione di violazione di norme costituzionali/CEDU come motivo autonomo di ricorso.
Codice di procedura penale, art. 611
Riferimento procedurale alle conclusioni del Pubblico Ministero rese in Cassazione; presenti nelle fasi del procedimento.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata al ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato l'istanza deve contenere un'autocertificazione che indichi il reddito complessivo con riferimenti temporali chiari e le fonti del reddito, così da permettere la verifica d'ufficio da parte dell'ente preposto.
- Il semplice riferimento a "redditi da espedienti" o a un importo medio senza specificare periodo e fonte può rendere la domanda inammissibile perché impedisce la verifica formale richiesta dall'art.79 DPR 115/2002.
- Se si dichiara reddito da lavoro irregolare occorre comunque circostanziare periodo, modalità e importo e, se possibile, allegare elementi di riscontro (es. comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, certificazioni consolari, ISEE riferito all'anno corretto).
- Il giudice dell'opposizione deve motivare con elementi concreti la decisione di rigetto; tuttavia la Corte di legittimità non sostituisce il proprio giudizio al verificarsi di carenze formali che impediscono la verifica amministrativa.
- Le censure basate sulla violazione della Costituzione o della CEDU non sono di per sé motivo devolutivo in cassazione e, se rilevanti, devono essere proposte con la forma della questione di legittimità costituzionale.
- Per ridurre il rischio di rigetto, integrare l'istanza iniziale con ogni elemento probatorio disponibile (documenti fiscali, note ufficiali, certificazioni penitenziarie sul lavoro svolto in carcere) e indicare espressamente i periodi di riferimento per i redditi dichiarati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39007/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39008/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39011/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39013/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39017/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39020/2022 del 17/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →