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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25487/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso proposta da un contribuente per contestare la genuinità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento di una raccomandata con cui era stato notificato un avviso di accertamento tributario. Il giudice di primo grado aveva accolto la querela, dichiarando non autentica la firma sull’avviso di ricevimento e accogliendo la manleva della pretesa tributaria nei confronti del soggetto postale chiamato in causa. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. La società postale ricorre per cassazione con tre motivi: (1) denuncia violazione degli artt. 2697, 2729, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la non autenticità della firma sarebbe stata affermata senza adeguata prova e con improprio ricorso alla consulenza tecnica grafologica, che avrebbe al più valore indiziario; (2) deduce violazione della disciplina sulla notificazione a mezzo posta, sostenendo che l’agente postale, nella notifica ordinaria, non sarebbe pubblico ufficiale e che l’avviso di ricevimento non sarebbe atto pubblico assistito da fede privilegiata; (3) lamenta violazione delle norme sulla prova della ricezione e dell’esatto adempimento del servizio, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la prova del diligente adempimento dell’obbligo postale e avrebbe imposto alla società un onere non previsto dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la motivazione della sentenza impugnata supera il limite del "minimo costituzionale" e che il giudice di merito ha correttamente valorizzato la CTU grafologica insieme agli altri elementi istruttori, potendo fondare il convincimento anche su un unico elemento probatorio grave e preciso. Ha inoltre ribadito che, nella notificazione a mezzo posta di atti tributari, l’avviso di ricevimento costituisce atto pubblico assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., sicché la contestazione della riferibilità della firma e della regolarità della consegna richiede querela di falso. La Corte ha anche osservato che l’agente del servizio postale universale opera come pubblico ufficiale ai fini della formazione dell’avviso di ricevimento e che, nel caso concreto, la responsabilità della società postale era stata correttamente ravvisata per il mancato diligente assolvimento della funzione notificatoria. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate; per gli intimati rimasti contumaci non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che, nel caso concreto, la prova della falsità/irregolarità dell’avviso è stata ritenuta raggiunta dal giudice di merito tramite CTU e altri elementi, senza violazione del principio.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte afferma che anche un solo elemento grave e preciso può sorreggere il convincimento del giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ritiene la doglianza infondata perché la motivazione del merito è adeguata.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato contro la valutazione della CTU e delle prove; la Corte esclude una violazione dei criteri di valutazione probatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro delle censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" della motivazione e limita il controllo di legittimità ai soli casi di anomalia motivazionale radicale.

  • art. 14 L. 890/1982

    richiamato dalla ricorrente sulla notificazione a mezzo posta; la Corte ribadisce che l’avviso di ricevimento resta assistito da fede privilegiata.

  • art. 12 D.P.R. n. 156/1973

    richiamato dalla ricorrente sulla disciplina del servizio postale; la Corte non accoglie la distinzione proposta dalla ricorrente ai fini probatori.

  • art. 1335 c.c.

    invocato dalla ricorrente sulla presunzione di conoscenza dell’atto; la Corte osserva che, nella specie, opera comunque la disciplina probatoria speciale dell’avviso di ricevimento.

  • art. 2700 c.c.

    la Corte afferma che l’avviso di ricevimento della raccomandata, nella notifica di atti tributari, ha natura di atto pubblico ed è assistito da fede privilegiata fino a querela di falso.

  • art. 2699 c.c.

    menzionato dalla ricorrente per sostenere la natura non pubblicistica dell’avviso; la Corte lo richiama implicitamente per affermarne, invece, la natura di atto pubblico nel caso trattato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata per la trattazione camerale del ricorso.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    richiamato come norma sulla notifica della cartella/atto tributario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • In tema di notificazione a mezzo posta di atti tributari, l’avviso di ricevimento ha efficacia probatoria privilegiata e la contestazione della firma o della riferibilità della consegna richiede querela di falso.
  • L’accertamento della falsità della sottoscrizione può essere fondato dal giudice di merito anche su una consulenza tecnica grafologica, purché la motivazione dia conto del percorso logico e l’elemento valorizzato sia grave e preciso.
  • La prova presuntiva può essere integrata anche da un solo elemento indiziario, se dotato dei requisiti di gravità e precisione, potendo il giudice fondare su di esso il proprio convincimento.
  • Nella notificazione tramite servizio postale universale, l’attività dell’agente postale relativa alla ricezione e alla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento è assistita dalla fede privilegiata dell’atto pubblico nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioTrasporto
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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