Cassazione Civile, Ordinanza n. 16588/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo ex art. 48, comma 4-bis, d.lgs. n. 546/1992, relativo all'avviso di accertamento oggetto del giudizio, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha disposto la compensazione delle spese e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per un periodo d'imposta, contestando due profili: l'indeducibilità ai fini IRES e IRAP di un costo capitalizzato in un esercizio precedente e la riduzione di perdite fiscali riportabili, sia in misura limitata sia in misura piena. La società aveva impugnato l'atto ottenendo un esito solo parzialmente favorevole in primo grado; in appello erano stati proposti sia gravame principale della contribuente sia appello incidentale dell'Ufficio, entrambi respinti. In cassazione la società ha proposto ricorso per sette motivi e l'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Tuttavia, prima della decisione nel merito, le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo avente ad oggetto proprio l'avviso impugnato e hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 48, comma 4-bis, d.lgs. n. 546/1992
La sottoscrizione dell'accordo conciliativo sull'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel processo tributario, interviene un accordo conciliativo validamente perfezionato avente a oggetto l'atto impositivo impugnato, viene meno l'interesse alla decisione e il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del processo senza pronuncia sul merito dei motivi di ricorso e rende normalmente appropriata la compensazione delle spese, se richiesta o ritenuta equa nel caso concreto.
- In presenza di definizione conciliativa della controversia, non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato, dovendosi verificare i presupposti processuali richiesti dalla legge.
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