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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16588/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuto accordo conciliativo ex art. 48, comma 4-bis, d.lgs. n. 546/1992, relativo all'avviso di accertamento oggetto del giudizio, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha disposto la compensazione delle spese e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per un periodo d'imposta, contestando due profili: l'indeducibilità ai fini IRES e IRAP di un costo capitalizzato in un esercizio precedente e la riduzione di perdite fiscali riportabili, sia in misura limitata sia in misura piena. La società aveva impugnato l'atto ottenendo un esito solo parzialmente favorevole in primo grado; in appello erano stati proposti sia gravame principale della contribuente sia appello incidentale dell'Ufficio, entrambi respinti. In cassazione la società ha proposto ricorso per sette motivi e l'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Tuttavia, prima della decisione nel merito, le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo avente ad oggetto proprio l'avviso impugnato e hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel processo tributario, interviene un accordo conciliativo validamente perfezionato avente a oggetto l'atto impositivo impugnato, viene meno l'interesse alla decisione e il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del processo senza pronuncia sul merito dei motivi di ricorso e rende normalmente appropriata la compensazione delle spese, se richiesta o ritenuta equa nel caso concreto.
  • In presenza di definizione conciliativa della controversia, non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato, dovendosi verificare i presupposti processuali richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCaso fortuito e forza maggiore

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