Cassazione Penale, Ordinanza n. 02870/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per un sinistro stradale con fuga e omissione di soccorso. La ricostruzione fattuale accolta dai giudici di merito riguarda un tamponamento violento contro un'auto in sosta, con lesioni al passeggero di quest'ultima e successivo allontanamento precipitoso degli occupanti del veicolo. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) vizio di motivazione sulla attribuzione della guida al ricorrente, sostenendosi che non vi fosse prova che fosse lui alla guida; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate dal giudice di merito e perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto infondato anche il secondo profilo, richiamando il principio per cui le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza, e rilevando che la corte territoriale aveva valorizzato le modalità del fatto e i precedenti penali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la tenuta della motivazione dei giudici di merito sulla identificazione dell'imputato come conducente e sulla correlata responsabilità per le violazioni dell'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti penali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 1, 6 e 7 C.d.S.
norma richiamata per la contestazione delle violazioni conseguenti a sinistro stradale: obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita, la cui inosservanza integra il reato contestato
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi o circostanze di segno positivo; non basta il solo stato di incensuratezza
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità
art. 111 Cost.
non citato espressamente nel testo, ma la motivazione richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione; tuttavia il dato non è determinabile con precisione dal testo, quindi non incluso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa comparazione tra gli elementi di prova, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
- Nel caso di cosiddetta doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e rafforzano la tenuta logica dell'accertamento di fatto, riducendo ulteriormente lo spazio del sindacato di legittimità.
- Una censura di motivazione già sostanzialmente esaminata e disattesa dal giudice di merito è inammissibile se si limita a riproporre i medesimi profili senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare l'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; non è sufficiente, di per sé, il solo stato di incensuratezza.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sostenuto anche da modalità particolarmente allarmanti del fatto e dai precedenti penali dell'imputato.
- In presenza di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende consegue salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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